Normativa e prassi

29 Maggio 2025

Locazione con cedolare secca, clausola penale senza Registro

Il proprietario di un immobile che intende affittarlo, optando per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti. Si tratta, infatti, di una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto. È la sintesi della risposta n. 146 del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate.

Come è noto il regime della cedolare secca esclude sia l’applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sia delle imposte di registro e di bollo, consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).

La clausola penale, invece, (articolo 1382 cc) è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.

Nella risposta, l’Agenzia ricorda le numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità che sostengono e ribadiscono l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale (fra l’altro Cassazione n. 21713/2020 e n. 9938/1996). In conclusione, come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, parimenti la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.

Locazione con cedolare secca, clausola penale senza Registro

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto