Normativa e prassi

8 Aprile 2025

Nuovi codici Ateco 2025, le indicazioni dall’Agenzia

Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, con la quale l’Amministrazione dà alcune indicazioni ai contribuenti in riferimento all’adozione della nuova classificazione Ateco 2025 relativa alle attività economiche, approntata dall’Istat.

La nuova classificazione, che sostituisce l’aggiornamento precedente ( “Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è attiva dal 1° aprile 2025 ed è valida sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per scopi istituzionali (vedi articolo: Nuova classificazione Ateco 2025: varo a gennaio, in campo ad aprile). 

L’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi e con la risoluzione odierna fornisce alcune indicazioni operative.

Le indicazioni dell’Agenzia
Per prima cosa, l’Agenzia evidenzia che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale (sia quello prevalente che quelli secondari) e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. Per fare questo, una volta effettuato l’accesso, devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Come anticipato, dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati ( articoli 35 e 35-ter del decreto Iva e articolo 7 comma 8 Dpr n. 605/1973).

Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Stessa cosa per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

Per chi è iscritto al Registro delle imprese, l’Agenzia ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

  • AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
  • AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

Dichiarazioni Iva 2025
In particolare, per le dichiarazioni Iva 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello, come indicato nella Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia il 5 marzo 2025. 

Nuovi codici Ateco 2025, le indicazioni dall’Agenzia

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto