13 Marzo 2025
Contabilizzare ricavi da buoni pasto, chiarimenti applicativi sull’Oic 34
L’Organismo italiano di contabilità (Oic), lo scorso 26 febbraio, ha pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sull’applicazione dell’Oic 34, principio contabile che disciplina i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi.
Il quesito riguarda la contabilizzazione dei ricavi relativi all’emissione di titoli di legittimazione per servizi sostitutivi di mensa (cosiddetti buoni pasto), nello specifico l’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dall’Oic 34 – Ricavi, per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi nel contesto della prima applicazione del principio contabile e la conseguente revisione delle politiche contabili precedentemente applicate.
Le risposte a richieste di chiarimento che l’Oic pubblica sul proprio sito non modificano gli attuali principi contabili, ma si limitano a descrivere come applicarli alla specifica fattispecie, fermo restando che il contenuto di una risposta può fornire indicazioni utili per la contabilizzazione di fattispecie simili.
Nel caso specifico, è stato chiesto all’Oic di chiarire se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata, precisando che i buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro, che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti, in sostituzione del servizio mensa. Nella fattispecie rappresentata, l’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.
Alla luce del paragrafo A.5 dell’Oic 34, quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.
Gli elementi da prendere in considerazione, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono elencati nel paragrafo A.6 dell’Oic 34:
- la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente
- la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore
- la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.
Nel caso esaminato, poiché l’oggetto della fornitura è rappresentato dal servizio sostitutivo di mensa che sarà fruito dal dipendente presso l’esercizio convenzionato, l’emittente:
- non è sostanzialmente responsabile per la somministrazione del pasto al dipendente, la cui responsabilità è dell’esercente
- non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente
- non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto al pubblico, da applicarsi a fronte dell’utilizzo del buono pasto da parte del dipendente, che è stabilito dall’esercente. L’emittente negozia con gli esercenti l’importo dello sconto incondizionato.
Ne consegue che l’emittente dei buoni pasto agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto, in base al paragrafo A.7 dell’Oic 34, deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, in modo da dare evidenza del valore della commissione ricevuta.
l’Oic, nella risposta fornita il 26 febbraio 2025, afferma inoltre che la società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi del paragrafo 23 dell’Oic 34.
Infine, l’Oic specifica, che il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’Oic 34, pertanto eventuali effetti sono contabilizzati come cambiamenti di principi contabili come previsto dai paragrafi 44 e 45 del medesimo principio contabile.

Ultimi articoli
Attualità 14 Ottobre 2025
Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra
Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.
Attualità 14 Ottobre 2025
Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti
Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.
Normativa e prassi 14 Ottobre 2025
Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità
In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
Normativa e prassi 13 Ottobre 2025
Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia
Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati.