18 Febbraio 2025
Credito investimenti nel Mezzogiorno, rettifiche direttamente in Redditi 2025
Con la risposta n. 37 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia chiarisce le modalità operative per correggere gli importi degli investimenti precedentemente indicati nella Comunicazione CIM17, in caso di restituzione parziale dei beni acquisiti. È il caso di una società che, dopo aver effettuato nel 2022 degli investimenti nel Mezzogiorno, ha venduto parte dei macchinari acquistati e deve rettificare gli importi dell’investimento realizzato.
Nel dettaglio, l’interpello è stato presentato da una società che, nel 2022, dopo aver acquistato macchinari e attrezzature commerciali nuovi da destinare a una struttura produttiva del Sud, per beneficiare del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno ha presentato l’apposita comunicazione CIM17 ottenendo, dall’Agenzia delle entrate, il via libera alla fruizione dell’agevolazione. In seguito, questa società poiché in data 25 giugno 2024 ha restituito parte della fornitura con contestuale emissione di una fattura di vendita, chiede come effettuare la modifica degli importi relativi al credito spettante, visto che la comunicazione inviata con un nuovo modello CIM 17, in rettifica di quello precedente, è stata scartata dal sistema in quanto trasmessa fuori dai termini previsti.
L’Agenzia dopo aver ricordato la misura agevolativa (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015) precisa che l’utilizzo del bonus è subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia (comma 103) finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione al credito.
In tema di fruizione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, il provvedimento del 1° giugno 2023 chiarisce che per le acquisizioni avvenute entro il 31 dicembre 2022 le imprese possono continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 14 aprile 2017, aggiornato dal provvedimento del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Oltre questa data non è più possibile presentare comunicazioni per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.
Per ciò che riguarda il caso in esame, l’Agenzia ricorda che il credito va rideterminato (comma 105) nel caso in cui i beni, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi o destinati ad altri fini o ad altre strutture produttive.
Considerato che nell’interpello la società, in data 25 giugno 2024, ha venduto parte degli investimenti effettuati nel 2022, l’Agenzia precisa che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l’importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si riduce in automatico, senza dover rettificare il Modello CIM17 già inviato alle Entrate.
L’Agenzia quindi fornisce le istruzioni sulla corretta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi dell’impresa, in linea con le indicazioni fornite nella circolare n. 34/2016. Nel dettaglio “il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione”.
Nel rigo RU5 dovrà essere indicato:
“nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l’importo del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d’imposta sia stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; nella colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2”.
In conclusione il bonus va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ”maturazione” o di realizzazione degli investimenti a patto che sussista la citata autorizzazione. Diversamente il bonus andrà valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell’autorizzazione.
Nel caso in esame, alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l’importo del credito spettante maturato nel 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024 e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5, risultava già ”rideterminato” per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l’importo già ridotto e non anche quello originario.
L’impresa quindi potrà correggere il dato erroneamente esposto in dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa ”a sfavore” nei termini indicati dall’articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/1998.

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