8 Gennaio 2025
Otto per mille dell’Irpef allo Stato, nuove regole per la ripartizione
Modificato il Regolamento, definito con il Dpr n. 76/1998, che disciplina i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’Irpef gestita direttamente dallo Stato. La versione aggiornata, in vigore dal prossimo 22 gennaio, arriva con il decreto del presidente della repubblica n. 213 del 13 novembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 gennaio 2025.
L’intervento legislativo agisce ritoccando il Dpr n. 76/1998 richiamato. Tra le novità, l’estensione dell’utilizzo del contributo, affidato direttamente dai cittadini allo Stato, all’assistenza dei minori stranieri non accompagnati e agli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche finalizzati alla cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con dipendenza patologica, finalità che si aggiungono alle altre già previste: contrasto alla fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione degli immobili scolastici di proprietà pubblica, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto.
Cambiano, inoltre, i criteri di ripartizione della dote disponibile. La quota dovrà essere ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti rispetto alle tipologie d’intervento ammesse al contributo. Per le risorse residue, derivanti dalle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri può deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione dei corrispondenti importi a specifiche tipologie d’intervento. In assenza della delibera, la distribuzione dovrà rispecchiare nuovamente, in misura proporzionale, la volontà dei cittadini.
Riscritto completamente l’articolo 3 del Dpr n. 76/1998 e rivisti, di conseguenza, i requisiti soggettivi da questo stabiliti per la partecipazione al beneficio da parte delle amministrazioni pubbliche, delle persone giuridiche e degli enti pubblici e privati senza fini di lucro ammessi alla ripartizione. È precisato, tra l’altro, che gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi degli interventi ammessi, devono essere definiti, stabilisce il Dpr, in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario e risultare da una relazione tecnica redatta seguendo lo schema del modulo disponibile nella sezione dedicata all’otto per mille del sito della presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal bando pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione, corredata dalla documentazione prevista e firmata dal legale rappresentante e dal rappresentante tecnico della gestione dell’intervento.
Le domande, in via generale, devono essere presentate online entro il 30 settembre di ogni anno, utilizzando l’apposito modulo, secondo le modalità e le linee guida disponibili sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione dedicata all’argomento. La trasmissione deve essere effettuata attraverso l’apposita piattaforma informatica. È ammessa anche la presentazione con posta elettronica certificata e, soltanto per le domande di contributo riferibili ai fondi 2025, tramite posta raccomandata. È comunque obbligatorio caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
Svincolate da tali regole, le richieste per gli interventi di edilizia scolastica, gestite in autonomia dal ministero dell’Istruzione e dai relativi bandi.
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