27 Dicembre 2024
Prestiti e distacchi di personale, dal 1° gennaio 2025 rilevanti ai fini Iva
Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale. La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) con l’articolo 16-ter ha di fatto abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). A partire dal nuovo anno, quindi, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.
L’abrogazione della disposizione vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019), o dal citato articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988.
La disciplina attuale, valida fino al 31 dicembre 2024, prevede l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo. Se invece è previsto un corrispettivo superiore a tale costo è prevista l’applicazione dell’imposta.
Con il Dl “Salva infrazioni” l’Italia si adegua all’orientamento della Corte di Giustizia Ue, ribadito con la sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020), abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. Ora le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la San Domenico Vetraria Spa e l’Agenzia delle entrate in merito alle detrazioni, effettuate dalla società per l’esercizio fiscale 2005, dell’Iva pagata sugli importi rimborsati a una sua controllante per il distacco di un dirigente.
Per il diritto italiano (articolo 30 del Dlgs n. 276/2003) il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. Per quanto riguarda il trattamento tributario la Finanziaria 1988 ha disposto che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’[IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
La citata sentenza Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.
Di conseguenza i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.
In tale ambito si colloca la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, intervenuta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno l’obbligo di fatturazione, la determinazione della base imponibile e il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

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