25 Novembre 2024
Tassazione separata agli incentivi post stipula contratto collettivo
È possibile applicare il regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte anche se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro. È, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 227 pubblicata oggi, 25 novembre 2024.
A chiedere delucidazioni sull’argomento è un ente che deve procedere al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, ossia dal Codice degli appalti pubblici. L’istituto precisa che secondo il Nuovo codice degli appalti pubblici (Dlgs n. 36/2023), le disposizioni del Dlgs n. 50/2016 continuano ad applicarsi per i procedimenti in corso all’entrata in vigore del Nuovo codice (aprile 2023).
L’articolo 113 richiamato prevede che “L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori”.
L’iter della stesura del Regolamento per la ripartizione delle risorse disponibili richiesto dalla norma, fa sapere l’ente, si è concluso solo il 29 aprile 2021, mentre, il Contratto collettivo integrativo che recepisce i criteri di ripartizione definiti dal Regolamento stesso è stato sottoscritto tra le parti il 22 dicembre 2021.
L’istante descrive nel dettaglio le diverse fasi della complessa procedura che, come stabilito, precede la liquidazione degli incentivi e la verifica delle attività svolte dai tecnici e fa presente che non ha potuto erogare gli incentivi relativi alle funzioni svolte tra il 2016 e il 2020 in assenza del Regolamento interno previsto dal Codice dei contratti pubblici, adottato ad aprile 2021.
Di conseguenza, il Regolamento e il Contratto integrativo del 2021 sono stati applicati retroattivamente alle procedure bandite negli anni compresi tra il 2016 e il 2021.
Per una sola delle procedure interessate sono state erogate, a dicembre 2023, le retribuzioni aggiuntive per le funzioni svolte nel triennio 2021-2023 a tassazione corrente, mentre non sono state ancora corrisposte quelle relative ai periodi precedenti il 2020.
Le somme relative alle restanti procedure e relative all’intero periodo considerato verranno liquidate nel corso del 2024 e del 2025.
L’ente chiede se gli incentivi liquidati in relazione alle singole fasi di attività riguardanti le procedure di affidamento svolte nei periodi di imposta antecedenti quello di erogazione debbano essere sottoposti a tassazione separata o concorrano alla tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle entrate chiarisce innanzitutto quali sono, secondo il Tuir, i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti tassati a regime ordinario (articolo 51) e quali, invece, a tassazione separata (articolo 17).
In particolare, riguardo a quest’ultimi, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
La prassi dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 23/1997, circolare n. 55/2001, risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/2004) ha individuato le situazioni che consentono l’accesso allo speciale regime chiarendo che è possibile svincolarsi dalla tassazione ordinaria per ragioni di carattere giuridico (norme legislative, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi) e per oggettive situazioni di fatto. Al contrario, la tassazione separata è da escludersi quando gli incentivi sono pagati successivamente al periodo di maturazione per ritardo “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Quest’ultima condizione non va verificata nel caso in cui ricorrano “cause giuridiche”, al contrario, va sempre appurata se il ritardo dipende da “circostanze di fatto”.
Tra le “cause giuridiche” previste dall’articolo 17, che legittimano la tassazione separata, rientra il sopraggiungere del contratto collettivo. È l’eventualità riscontrabile nella situazione descritta dall’istante.
L’adozione del Regolamento che disciplina la ripartizione delle risorse, infatti, nel caso in commento, è avvenuta solo in data 29 aprile 2021, e il contratto collettivo integrativo, che recepisce i criteri di ripartizione definiti dal Regolamento, è stato sottoscritto il 22 dicembre 2021, mentre, come chiarito dall’ente, nessun contratto collettivo era stato adottato in data antecedente.
L’Agenzia, dopo aver confrontato il fatto concreto con la cornice normativa di riferimento, ritiene che agli incentivi erogati prima del 2021 possa essere applicato il regime della tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, perché, come chiarito nei documenti di prassi, nel caso in cui gli emolumenti vengano corrisposti in un periodo di imposta successivo rispetto a quello a cui si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (nel nostro caso il contratto collettivo stipulato nel 2021), si realizzano le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.
Alle somme relative alle funzioni svolte dal 2021, ed erogate da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell’erogazione sia fisiologico, deve essere applicato, invece, il regime ordinario. La risposta richiama, al riguardo, i chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi con i quali veniva precisato che il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti. E ancora, che, con riferimento alle retribuzioni di risultato, la tassazione separata non è giustificata qualora tali retribuzioni siano corrisposte in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.
Quindi, precisa l’Agenzia, se l’erogazione degli incentivi per le attività svolte dal 2021 dovesse avvenire in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma coerentemente con la complessità dell’iter previsto dal Regolamento e dal Contratto collettivo e con una tempistica costante, tali emolumenti dovranno concorrere alla tassazione ordinaria.

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