25 Ottobre 2024
Mancato incasso nello Split payment, sì alla nota di variazione fuori termine
Una società che ha emesso una fattura in regime di “split payment” e che dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l’operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dalla norma (articolo 26, comma 3, del decreto Iva). Nello split payment, infatti, l’esigibilità dell’Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è proprio avvenuto. Di conseguenza la variazione operata dal cedente assume una mera funzione contabile: l’istante quindi, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’imposta anticipata, potrà procedere alla rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione, anche se dall’emissione della fattura è trascorso il termine di un anno che, in base alla disciplina Iva, precluderebbe l’operazione.
È la sintesi di quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 210 del 25 ottobre 2024.
Lo split payment, disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto Iva, è un regime Iva particolare che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione. Il meccanismo prevede che il debitore dell’Iva diventi il cessionario/committente e non il cedente/prestatore come avviene abitualmente. Il cessionario/committente, quindi, non corrisponderà l’imposta al proprio cedente /prestatore ma la verserà direttamente all’erario.
In sintesi, in base alla disciplina e alle disposizioni attuative (decreto ministeriale 23 gennaio 2015) l’Iva è versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie dal momento in cui l’imposta diviene esigibile; l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi; è possibile optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura o della sua registrazione.
L’Agenzia ricorda, inoltre, quanto stabilito dalle disposizioni sulle rettifiche in diminuzione dell’imponibile di cui all’articolo 26, commi 2 e 3 del decreto Iva. Nel dettaglio il comma 2 prevede la possibilità, per il cedente/prestatore, di effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva nel caso in cui l’operazione per cui è stata emessa fattura viene meno (nullità, annullamento, risoluzione del contratto, rescissione, eccetera). Tale facoltà, tuttavia, stabilisce il successivo comma 3, non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile “qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, numerosi documenti di prassi hanno chiarito e ribadito il principio che l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento della fattura prevede che nel caso di mancato pagamento del corrispettivo, anche parziale, l’imposta non diviene esigibile. In questo caso bisognerà effettuare le necessarie rettifiche tramite variazioni in diminuzione.
Nell’operazione descritta dall’istante l’Iva non è esigibile nonostante l’avvenuta fatturazione mancando di fatto l’incasso del corrispettivo. Di conseguenza la variazione operata dal cedente/prestatore ha una mera funzione contabile. L’istante potrà procedere a effettuare le rettifiche nei registri Iva previa emissione della nota di variazione in diminuzione anche se è trascorso l’anno indicato dalla disciplina Iva.
L’Agenzia evidenzia che queste indicazioni non valgono nei casi in cui il cessionario si sia avvalso della facoltà di anticipare l’esigibilità dell’imposta, ipotesi contemplata dalla disciplina sullo split payment, perché in tal caso si devono applicare i limiti temporali indicati nell’articolo 6, comma 3 del Dpr 633/1972.
Per quanto riguarda le modalità con cui procedere alla rettifica in diminuzione, come indicato dalla circolare n. 15/2015, la fattura originaria emessa in sede split payment dovrà essere numerata, dovrà indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla stessa fattura. Chiaramente il fornitore non potrà portarsi in detrazione l’Iva trattandosi di un’imposta mai confluita nella propria liquidazione periodica.
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