Attualità

17 Ottobre 2024

Concordato preventivo biennale, nuovi chiarimenti dall’Agenzia

In caso di esercizio dell’opzione per il Cpb, l’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, potrà essere utilizzata in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva. È una delle sette risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, pubblicate oggi sul sito istituzionale, che fanno seguito ad altre indicazioni diffuse nei giorni scorsi (vedi articolo: Concordato preventivo biennale, a domanda l’Agenzia risponde). I chiarimenti relativi ai quesiti più frequenti, proposti da contribuenti e professionisti sul tema del nuovo istituto di compliance, sono consultabili sia nella sezione del sito relativa ai contribuenti Isa, che in quella relativa ai contribuenti forfetari. Varie le tematiche approfondite dall’Agenzia, oltre al calcolo degli acconti e dell’imposta sostitutiva. Vediamo nel dettaglio.

Condizioni di accesso e cause di esclusione
In una delle faq selezionate, il quesito fa riferimento alle modalità con cui una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito d’impresa, possa accedere al Cpb. A questo proposito, l’Agenzia ricorda che la condizione imprescindibile per usufruire del regime è l’applicazione degli Isa, con la conseguente esclusione di quei soggetti per la cui attività d’impresa o lavoro autonomo tali indicatori non risultino approvati. 

Sempre in tema di cause di esclusione dall’istituto di compliance, si chiede all’Amministrazione se la modifica della compagine sociale impedisca l’accesso al concordato. In risposta, l’Agenzia ritiene che, relativamente alle società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir) eventuali modifiche non siano rilevanti. Come previsto dall’articolo 11 del decreto Cpb, infatti, tali modifiche non consentono l’accesso solamente alle società o associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir. E proprio in riferimento a questo articolo, replicando a un quesito successivo, si conferma che per tali società permane l’esclusione anche nei casi di recesso e di esclusione del socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza.

Tra i quesiti dedicati alle condizioni di accesso, un altro riguarda il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società. Tale eventualità, spiegano le Entrate, è causa di esclusione dal Cpb, in quanto l’operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.

Cause di decadenza
L’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al Cpb non è rilevante ai fini della decadenza soltanto nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (articolo 22, comma 3, del decreto Cpb). La condizione è che tale regolarizzazione sia precedente al momento in cui il contribuente abbia ricevuto la comunicazione dell’esito del controllo automatico della dichiarazione prevista dall’articolo 36-bis, comma 3, Dpr n.600/1973. E’ quanto risponde l’Agenzia a una faq incentrata proprio sul rapporto tra omesso versamento e decadenza dal diritto all’agevolazione.

Reddito oggetto di concordato
Concludiamo con l’ultimo quesito, che fa riferimento ai soggetti in regime forfetario. In accordo con l’articolo 28 del decreto Cpb, l’Agenzia ricorda che il reddito proposto ai fini del concordato preventivo biennale deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori. 

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