13 Settembre 2024
Criptovalute: il punto dell’Agenzia su dichiarazione e imposte dovute
Il contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam), è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, mentre, per quanto riguarda l’imposta sulle cripto-attività, questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo. Inoltre, in relazione agli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il Bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari. È, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 181 del 12 settembre 2024.
L’istante detiene bitcoin presso la descritta società di diritto italiano. Criptovalute che ha regolarmente riportato nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Nel 2023, la società, pur non essendo operatore finanziario né sostituto d’imposta, gli ha addebitato l’imposta di bollo in misura pari a quella sulle cripto-attività, cioè al 2 per mille del valore, in questo caso, dei bitcoin posseduti. Detto ciò, vuole sapere se ha agito correttamente sul lato dichiarativo e se debba, in ogni caso, applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività. Inoltre, chiede lumi sul trattamento fiscale (anche dichiarativo) degli importi in valuta tradizionale (euro) presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta sulle cripto-attività.
L’Agenzia, dopo aver riepilogato le norme che regolano la tassazione delle cripto-attività (da ultimo, articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2022), nell’argomentare le conclusioni raggiunte, fa riferimento alla circolare n. 30/2023, predisposta all’indomani delle modifiche normative apportate dal Bilancio 2023 alla catalogazione e al trattamento fiscale delle cripto-attività. Nel richiamato documento di prassi, infatti, sottolinea il fatto che il legislatore ha espressamente previsto che le cripto-attività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per coloro i quali, pur non essendo possessori diretti delle stesse, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. L’istante, tenuto conto che sui bitcoin la società ha già applicato l’imposta di bollo, ha ben fatto.
Inoltre, sempre nella circolare 30, l’Agenzia precisa che ai fini del Bollo, dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta, trova spazio un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quest’ultimo tributo si applica nella stessa misura del 2 per mille prevista per l’imposta di bollo, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Nel caso alla sua attenzione, il contribuente afferma di detenere cripto-attività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’Oam, il quale ha applicato l’imposta di bollo: pertanto, l’istante non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
In relazione, infine, al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, l’Agenzia osserva che con riferimento all’imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/2012, ha chiarito che l’articolo 3, comma 3, del Dm 24 maggio 2012 precisa, che “se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta”.
L’esclusione dell’imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, nel caso concreto, per l’applicazione del Bollo non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario. Tale importo in euro detenuto presso la società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto presso conti correnti all’estero.
Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l’imposta di bollo, l’istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.