19 Marzo 2024
Ufficiali le agevolazioni, per gli anziani non autosufficienti
Il decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 65 del 18 marzo, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, dopo aver recepito il parere favorevole delle competenti commissioni Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato, approvato definitivamente nel corso del Consiglio dei ministri n. 73, dell’11 marzo scorso, dà attuazione alle deleghe legislative previste e disciplinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33/2023.
La legge citata ha delineato una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi da 159 a 171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare, tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), quelli tesi a potenziare i servizi domiciliari e della telemedicina, nonché il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.
Tra gli ambiti della delega vi sono quelli rivolti alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
Ed è in questa direzione che si pongono gli articoli da 34 a 42 del decreto legislativo in argomento, prevedendo, al Capo II (articoli 34-42, appunto) disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari.
Il Dlgs n. 29/2024, in sostanza, effettua una ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali, affiancandosi al Sistema dei livelli essenziali di assistenza (Lea) in materia sanitaria, individuati a suo tempo dal Dpcm 29 novembre 2001 e aggiornati, da ultimo, con Dpcm 12 gennaio 2017, ossia, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.
In particolare, all’articolo 37, in attuazione del criterio di delega previsto all’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 2, della legge delega n. 33/2023, che richiede la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente e promuovere l’occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali, prevede che rientrino nelle disposizioni dirette a favorire il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, le seguenti agevolazioni fiscali e contributive:
- deducibilità dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, prevista all’articolo 10, comma 2, terzo periodo del Tuir
- riconoscimento, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, della detraibilità del 19% delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, di cui all’articolo 15, comma 1 lettera i-septies del Tuir
- esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir
- esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie, in base a quanto disposto all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater del Tuir.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 30 Ottobre 2026
Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso
Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.
Attualità 30 Ottobre 2026
Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio
Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.
Attualità 29 Ottobre 2026
Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università
Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.
Normativa e prassi 28 Ottobre 2026
Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata
Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.