24 Gennaio 2024
Extraprofitti delle banche, i codici per l’imposta straordinaria
Con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo che consentiranno agli istituti di credito di versare, tramite modello F24, l’imposta straordinaria sull’incremento dei margini di interesse e, nell’eventualità, gli interessi e le sanzioni dovuti in caso di ravvedimento.
In sintesi, per capire di cosa si tratta, ricordiamo che l’articolo 26, del decreto Omnibus (Dl n. 104/2023) ha istituito un’imposta straordinaria a carico delle banche, calcolata sull’incremento dei margini di interesse. L’imposta straordinaria, si legge nell’articolo, “è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”. L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,1% del totale dell’attivo realizzato nell’esercizio precedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
L’imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e, ai fini dell’accertamento, sanzioni e riscossione, saranno applicate le disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 6).
Tanto premesso, i codici tributo per assolvere il tributo sono:
“2717”, per l’imposta
“1947”, per gli interessi
“8955”, per le sanzioni.
Lo spazio a essi dedicato nel modello è nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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