Analisi e commenti

17 Gennaio 2024

Prestatori di servizi di pagamento, nuovi obblighi di comunicazione

La Direzione generale per la Fiscalità e l’unione doganale della Commissione (la “Dg Taxud”) ha pubblicato lo scorso novembre l’attesa versione aggiornata delle linee guida e delle Faq sull’applicazione del Cesop (Central electronic system of payment information), il sistema elettronico centrale dell’Unione europea di informazione sui servizi di pagamento, in vigore da quest’anno.

Questi documenti hanno lo scopo di offrire ai prestatori di servizi di pagamento (“Psp”) un miglior orientamento e maggiore chiarezza sulle procedure, le regole e sulla stessa terminologia tecnica con cui sono tenuti a interfacciarsi. È utile ricordare che gli aggiornamenti sono il risultato delle discussioni tenute durante il workshop Cesop della Direzione generale, del 15 settembre 2023, cui hanno preso parte anche i diretti interessati, istituti bancari e finanziari o piattaforme digitali, oltre 300 partecipanti collegati online, inclusi 70 rappresentanti degli Stati membri e degli operatori interessati. In particolare, la conferenza è stata l’occasione per chiarire i primi dubbi e consentire una migliore consapevolezza delle norme oggi pienamente in vigore. Naturalmente, entrambi i documenti sono disponibili sul sito web della Dg.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il 20 novembre scorso il provvedimento che fissa le modalità e le regole di tecniche per la trasmissione dei dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).

I punti salienti oggetto d’aggiornamento
Le modifiche riguardano principalmente la determinazione della sede dell’ordinante il pagamento e del beneficiario. Su questo punto, la nuova versione sottolinea che il prestatore di servizi di pagamento deve valutare attentamente la determinazione del luogo cui ricollegare la transazione verificando se si tratta di un pagamento transfrontaliero, dato che solo tali transazioni devono essere segnalati al Cesop. Per determinare se un pagamento è transfrontaliero, occorre determinare l’ubicazione dell’ordinante e del beneficiario. Al riguardo, la Direttiva utilizza una norma relativamente aperta per determinare l’ubicazione, alla quale le linee guida hanno aggiunto alcune indicazioni utili.

Tabella degli identificativi per individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario
La sezione 3.1.1 delle linee guida contiene una tabella che elenca gli identificatori o gli elementi di dati da cui i Psp dovrebbero ricavare l’ubicazione dell’ordinante e del beneficiario per i principali metodi di pagamento in uso. Inizialmente, le linee guida affermavano che non era rilevante il fatto che queste deleghe potessero condurre a una sede diversa da quella reale dell’ordinante o del beneficiario. Questo commento un po’ confuso è stato ora rimosso. Le linee guida aggiornate confermano che, in linea con il testo della Direttiva, la sede da indicare è quella reale dell’ordinante o del beneficiario. La tabella fornisce una sorta di kit con gli elementi di dati che possono essere utilizzati, ma se sono disponibili indicatori migliori, si devono utilizzare altri indicatori. I Psp dovrebbero utilizzare i dati più solidi a loro disposizione.

Gli orientamenti confermano inoltre che la vera ubicazione del beneficiario o dell’ordinante dovrebbe, secondo la Dg, costituire la base per determinare lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante in cui i servizi di pagamento sono prestati e, quindi, notificabili. Di seguito alcuni esempi: se un prestatore di servizi di moneta elettronica ha un Iban con un codice paese diverso da quello dell’indirizzo fornito dal suo cliente in fase di acquisizione e che è stato confermato da documenti ufficiali (carta d’identità, passaporto, patente di guida ecc.), deve scegliere la localizzazione fornita dal cliente in quanto rappresenta maggiormente la localizzazione del cliente; nel caso in cui invece il codice Bin di una carta di credito può essere utilizzato per individuare la localizzazione dell’emittente della carta o il luogo in cui la carta è stata emessa, il prestatore di servizi di pagamento deve utilizzare il codice Bin che indica il luogo in cui è stata emessa la carta in quanto è quello che più rappresenta la localizzazione del pagatore.

Dati da utilizzare per l’aggregazione
Al fine di stabilire se un beneficiario a cui sono collegati più conti di pagamento sia di fatto un soggetto unico, i prestatori di servizi di pagamento sono liberi di utilizzare tutte le informazioni a loro disposizione, comprese quelle raccolte in fase di apertura del conto di pagamento. Gli indicatori con un grado elevato di imprecisione, tra cui i nomi, dovrebbero essere utilizzati solo se garantiscono un ragionevole grado di unicità nel caso specifico, onde evitare distorsioni nella comunicazione (ad esempio evitare l’aggregazione di nomi comuni). Al riguardo, la nuova sezione 3.2.2.2 delle linee guida aggiornate non menziona più che il nome di un beneficiario è un forte indicatore che due beneficiari potrebbero essere un’unica entità o persona. Attualmente si dice solo che è un indicatore in questo contesto, il che ha più senso, dato che ci sono molte persone che condividono i loro nomi. Le linee guida aggiornate ora sfumano anche la visione un po’ semplicistica che si aveva in precedenza, secondo la quale l’Id Iva è unico per un pagatore o un beneficiario. Come sappiamo, i numeri di partita Iva sono spesso condivisi tra i membri di un gruppo Iva, e le nuove linee guida confermano giustamente che i membri di un gruppo Iva sono pagatori o beneficiari distinti ai fini del Cesop.

Rimborsi e relativi Id di transazione
La sezione 4.5.1 include ora un chiarimento secondo cui se un Psp non è a conoscenza del fatto che una transazione è un rimborso, non deve verificare se un determinato pagamento è un rimborso o meno. Se il Psp è a conoscenza del fatto che un pagamento è un rimborso e che il pagamento originale non era da segnalare, anche il rimborso non deve essere segnalato. Questo è coerente con la legislazione Cesop. Inoltre, la tabella di questa sezione delle linee guida contiene ora anche indicazioni per la segnalazione dell’elemento di dati “Transaction ID“, gli identificativi univoci di ogni transazione, nel contesto dei pagamenti di rimborso, poiché la mancanza di chiarezza su questo punto è stata sollevata anche durante il workshop della DG. In particolare, secondo la guida, l’Id della transazione riportato per il rimborso “non deve essere diverso dall’identificatore della transazione iniziale e deve essere unico” e un PSP “può decidere di utilizzare lo stesso identificatore o un identificatore diverso per il pagamento originale e il rimborso”. Si tratta di due approcci diversi che potrebbero sollevare dubbi. Altre sezioni delle Linee guida aggiornate indicano che l’Id della transazione deve essere separato e unico dall’Id della transazione del pagamento originale (sezioni 4.5.2.4 e 4.5.2.5 e 4.5.2.6). Pertanto, presumiamo che quest’ultimo sia l’approccio considerato dalla Dg.

Status giuridico delle linee guida Cesop
Le linee guida aggiornate indicano che il presente documento è meramente esplicativo e non ha valore legale formale. In caso di ambiguità, le definizioni e i principi legali hanno la precedenza. Anche se questo era già noto, è stato giustamente menzionato e sottolineato dalla stessa Dg.

Prestatori di servizi di pagamento, nuovi obblighi di comunicazione

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