17 Gennaio 2024
Contrasto alle frodi Iva, nuove faq sul database Cesop
I bonifici esteri, che un prestatore di servizi di pagamento (Psp) effettua come ordinante, per pagare delle fatture di un fornitore, se riguardano operazioni transfrontaliere o localizzano il Psp del beneficiario, rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo comunicativo alle autorità fiscali. È la precisazione contenuta nella prima delle quattro nuove faq pubblicate sul sito dell’Agenzia.
Le faq si riferiscono ai nuovi obblighi previsti dalle norme Ue, a partire dal 1° gennaio 2024, per i prestatori di servizi di pagamento, con l’obiettivo di rafforzare la lotta contro le frodi Iva nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico. In particolare, da quest’anno, i Psp devono:
- tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario degli stessi pagamenti
- comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell’ubicazione del pagatore e dell’ubicazione del beneficiario.
Le autorità fiscali degli Stati membri dell’Ue raccoglieranno le informazioni e le trasmetteranno alla banca dati europea “Cesop“, sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.
Il Cesop, dal canto suo, deve:
- conservare, aggregare e analizzare le informazioni trasmesse dagli Stati
- rendere disponibile il risultato di queste analisi ai funzionari di collegamento di Eurofisc, specializzati nella lotta alle frodi Iva.
Detto ciò, con le altre tre risposte ai dubbi più frequenti degli operatori, l’Agenzia chiarisce che, dopo aver inviato la comunicazione, il prestatore di servizi di pagamento riceve l’esito di elaborazione dal sistema nazionale dell’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni, su Sid.
E ancora, che, nel caso in cui nella comunicazione vadano riportati nomi stranieri contenenti lettere maiuscole accentate o altri simboli in uso in alfabeti non italiani, i caratteri inclusi nei più comuni alfabeti Ue (latino, cirillico, greco) ed extra-Ue (cinese, giapponese, arabo, eccetera) sono accettati e che, comunque, il paragrafo dedicato delle istruzioni (4.2) per la compilazione e la trasmissione sarà aggiornato il prima possibile.
Infine, nell’ultima faq, spiega come va interpretato l’errore B401 – “Controllo formale (client) delle Istruzioni per la compilazione e la trasmissione”. Il controllo client verifica che l’operazione comunicata fa riferimento a un’operazione di pagamento transfrontaliera e in particolare che il Paese del beneficiario è diverso dal Paese del pagatore. La descrizione dell’errore B401 contiene un errore materiale e verrà corretta il prima possibile come: “Il codice paese dell’elemento Country all’interno dell’elemento ReportedPayee non deve essere uguale al codice paese dell’elemento PayerMS”.
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