Analisi e commenti

16 Gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 4 fringe benefit più generosi

L’articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024, con riferimento al solo anno d’imposta in corso, ha previsto una regolamentazione più favorevole rispetto a quella vigente, già più volte modificata, disciplinata dall’articolo 51 del Tuir (Dpr n. 917/1986), riguardante l’esclusione, dalla determinazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati allo stesso lavoratore.

In particolare, la nuova regolamentazione, transitoria come le precedenti:

  • innalza il limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti
  • include, in questo regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite), le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Inoltre, il regime generale di esenzione, disciplinato dal richiamato articolo 51, prevede l’esonero non solo per il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche per la base imponibile ai fini previdenziali (articolo 12 della legge n. 153/1969).

Nella determinazione del reddito imponibile, poiché si fa riferimento al “reddito imponibile del lavoratore dipendente”, segnaliamo che, ponendosi il problema di considerare o meno i “redditi assimilati a quello da lavoro dipendente”, sulla materia, le già accennate modifiche normative sono state interpretate nel senso più favorevole al lavoratore.

In particolare, con riferimento alla disciplina transitoria relativa al periodo d’imposta 2023, che, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legge n. 48/2023, fa testualmente riferimento ai soli lavoratori dipendenti, la stessa disciplina è stata ritenuta applicabile, secondo quanto previsto dalla circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 dell’Agenzia delle entrate, anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente (cfr articolo 50 del Tuir, circolare n. 49/2023 dell’Inps, nonché relazione tecnica allegata all’originario disegno di legge di bilancio per il 2024 di cui all’Atto Senato n. 926, relativamente all’articolo 6).

Relativamente, invece, alla nozione di “figli fiscalmente a carico”, l’articolo 12, comma 2, del Tuir (richiamato dal presente comma 16), definisce “fiscalmente a carico” i figli che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Inoltre, l’interpretazione fornita dalla circolare n. 23/2023 in relazione alla precedente norma transitoria, relativa al periodo di imposta 2023, soddisfa la condizione a cui è subordinato il limite più elevato anche nel caso in cui la quota del figlio a carico sia imputata a entrambi i coniugi, nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

E ancora, la stessa circolare ribadisce che anche i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati sono esplicitamente ricompresi nell’ambito dei commi 16 e 17.

Occorre tuttavia precisare che queste misure agevolative derogano unicamente la prima parte dell’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, mantenendo, invece, il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo, come esplicitamente riportato nella predetta circolare.

Secondo lo stesso comma 16, i datori di lavoro provvedono all’attuazione del regime transitorio più favorevole, in esame, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.
In base al comma 17, questo regime transitorio si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Riguardo, invece, al riferimento alla nozione di prima casa, è opportuno tener presente che la nozione fiscale di abitazione principale è stata oggetto di intervento da parte della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha cancellato il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale per il nucleo familiare del soggetto passivo.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 11 gennaio 2024
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 12 gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 4 fringe benefit più generosi

Ultimi articoli

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

Attualità 30 Ottobre 2026

Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio

Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

torna all'inizio del contenuto