Normativa e prassi

10 Novembre 2023

Bonus autotrasporto, pronto il codice per l’acquisto di gas naturale liquefatto

È “7058” il codice tributo, istituito oggi, 10 novembre 2023, dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 61, che le imprese esercenti attività logistica e di trasporto merci per conto terzi, con mezzi a elevata sostenibilità, dovranno indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto.
 

Il bonus è stato introdotto dall’articolo 6, comma 5, del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia) e prevede il riconoscimento, alle condizioni stabilite dalla norma stessa, di un contributo, sotto forma di tax credit, a favore delle suddette imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzano per la loro attività mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa al metano liquefatto e, quindi, meno inquinante. Il contributo spetta per l’acquisto di gas naturale liquefatto e può essere fruito soltanto in compensazione.

I criteri attuativi della misura sono state definiti con il decreto n. 413/2022 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il ministro dell’economia e delle finanze (vedi articolo “Tax credit autotrasporto per il gas naturale liquefatto”). Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che, ai fini della fruizione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il ministero dei trasporti trasmette all’Agenzia l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ogni beneficiario può visionare il contributo ricevuto nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate.

Detto ciò, il cerchio si chiude e il credito d’imposta potrà essere concretamente utilizzato, indicando nel modello F24 il neonato codice tributo:

  • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

L’identificativo trova posto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA” indicato nel cassetto fiscale.

La risoluzione precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo concesso, pena lo scarto del modello, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso dicastero.

Bonus autotrasporto, pronto il codice per l’acquisto di gas naturale liquefatto

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