18 Ottobre 2023
Niente Bollo per entrare nella lista degli avvocati dell’ente autonomo
La domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili ad accettare il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio in favore dell’Agenzia, che svolge servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva in qualità di organismo tecnico di una amministrazione regionale, è esente dal Bollo. Questo perché l’ente è dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, quindi, non rientra nella definizione generale di “Amministrazione dello Stato”. Se così fosse, le manifestazioni di interesse a entrare nella lista, sconterebbero l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 448 del 18 ottobre 2023, sollecitata dalla perplessità della richiamata Agenzia di servizi, scaturita dal fatto che, nel regolamento istitutivo dell’elenco è scritto a chiare lettere che “la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo”.
La disciplina relativa all’imposta in argomento, osserva l’Amministrazione, prevede l’applicazione del Bollo fin dall’origine alle istanze dirette “agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”, come detto nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 3, tariffa, Dpr n. 642/1972).
Al riguardo, inoltre, con la risoluzione n. 100/2008 ha precisato, che per istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione, sono da intendere tutti quegli atti i quali, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Nel caso alla sua attenzione, letti anche gli atti di istituzione dell’istante e il regolamento dalla stessa adottato, l’Agenzia delle entrate rileva che l’istante, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Ed ecco che può, senza indugio, confermare l’esenzione dal Bollo per le domande presentate dagli avvocati interessati a entrare nell’elenco dei patrocinanti in giudizio dell’istante, la quale opera come ente autonomo e distinto dalla Regione, e non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.
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