Normativa e prassi

18 Ottobre 2023

Niente Bollo per entrare nella lista degli avvocati dell’ente autonomo

La domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili ad accettare il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio in favore dell’Agenzia, che svolge servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva in qualità di organismo tecnico di una amministrazione regionale, è esente dal Bollo. Questo perché l’ente è dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, quindi, non rientra nella definizione generale di “Amministrazione dello Stato”. Se così fosse, le manifestazioni di interesse a entrare nella lista, sconterebbero l’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 448 del 18 ottobre 2023, sollecitata dalla perplessità della richiamata Agenzia di servizi, scaturita dal fatto che, nel regolamento istitutivo dell’elenco è scritto a chiare lettere che “la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo”.

La disciplina relativa all’imposta in argomento, osserva l’Amministrazione, prevede l’applicazione del Bollo fin dall’origine alle istanze dirette “agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo”, come detto nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 3, tariffa, Dpr n. 642/1972).
Al riguardo, inoltre, con la risoluzione n. 100/2008 ha precisato, che per istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell’Amministrazione, sono da intendere tutti quegli atti i quali, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l’emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l’adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

Nel caso alla sua attenzione, letti anche gli atti di istituzione dell’istante e il regolamento dalla stessa adottato, l’Agenzia delle entrate rileva che l’istante, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione.
Ed ecco che può, senza indugio, confermare l’esenzione dal Bollo per le domande presentate dagli avvocati interessati a entrare nell’elenco dei patrocinanti in giudizio dell’istante, la quale opera come ente autonomo e distinto dalla Regione, e non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

Niente Bollo per entrare nella lista degli avvocati dell’ente autonomo

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