Normativa e prassi

16 Ottobre 2023

Conferimento quote in nuda proprietà, si al regime di “realizzo controllato”

Con la risoluzione n. 56  del 16 ottobre 2023, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.

Nel dettaglio, l’istante è il titolare di una quota societaria di piena proprietà pari al 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società, e di un’altra quota della medesima società detenuta in nuda proprietà. L’istante vuole conferire la totalità delle predette partecipazioni in una nuova società da lui interamente partecipata che rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente, non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della holding. Il conferimento, viene precisato nell’interpello, verrebbe effettuato in regime di ”realizzo controllato”, ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.

In relazione al fatto che il conferimento che intende realizzare verrebbe effettuato a valori inferiori al valore economico dei beni conferiti, lo stesso istante fa presente che l’articolo 2465 del codice civile dà la possibilità alle parti di fissare convenzionalmente il valore del conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia.

Chiede quindi se possono essere conferite in regime di “realizzo controllato” solo le partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda proprietà, considerato che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la percentuale di qualificazione richiesta dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.

Inoltre, chiede se nel caso di conferimento ”minusvalente” possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito ”a realizzo controllato” o ”neutralità indotta” o se debba essere applicato il metodo del valore normale previsto dall’articolo 9 del Tuir.

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, l’articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, secondo cui «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti». Ricorda poi L’articolo 177, comma 2, del Tuir applicabile anche alle persone fisiche secondo il quale le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento». In base a tale criterio, a differenza di quanto avviene applicando il criterio del ”valore normale” indicato nell’articolo 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (”neutralità indotta”).

Sempre ripercorrendo il quadro normativo l’Agenzia ricorda che il decreto Crescita ha introdotto il comma 2-bis nell’articolo 177 del Tuir, estendendo il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, nè incrementa la percentuale di tale controllo, a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).

In sintesi, per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

L’Agenzia rileva che l’estensione del regime è soggetta a due condizioni:

  • le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% cento o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni
  • le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

L’Agenzia richiama anche la prassi intervenuta a chiarire i principi normativi (circolare n. 33/2010, risoluzione n. 38/2012 e il principio di diritto n. 10/2020 in cui è stato ribadito che il regime del ”realizzo controllato” è una deroga al principio generale di determinazione delle plusvalenze previsto dal citato articolo 9, del Tuir (valore normale) «costituendo un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma».

In pratica nel caso in esame, alla luce del quadro delineato l’Agenzia, in relazione al primo quesito, ritiene che l’operazione che l’istante intende realizzare l’istante soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir. Pertanto, al conferimento della totalità delle quote da lui detenute è applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni poste dalla norma.

Riguardo al secondo quesito l’Agenzia chiarisce che se a seguito dell’operazione l’istante consegue una partecipazione di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella società (le cui quote sono state oggetto di conferimento) non viene pregiudicata l’applicabilità del regime stesso, ma si avrà come unico effetto la non deducibilità della minusvalenza in capo a lui.

Conferimento quote in nuda proprietà, si al regime di “realizzo controllato”

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