10 Ottobre 2023
Convertito il decreto Omnibus, cambia la norma sugli extraprofitti
La modifica più significativa, rispetto al Dl n. 104/2023 (decreto” Omnibus”), arrivata con legge n. 136 del 2023, di conversione del decreto legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, riguarda la tassa sugli extraprofitti delle banche, che viene rimodulata in modo che gli istituti di credito possano evitare di pagarla, destinando un importo pari a due volte e mezzo il valore dell’imposizione per rafforzare il proprio patrimonio. L’importo massimo del tributo passa dallo 0,1% allo 0,26% degli attivi, ma sono esclusi i titoli di Stato. Infine, i servizi erogati ai clienti non potranno subire rincari per effetto dell’adempimento del detto onere.
Articolo 5 – Credito d’imposta R&S nel settore della microelettronica
La legge non apporta modifiche di rilievo rispetto al decreto legge e riconosce un credito d’imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. La nuova norma dispone che il credito può essere (e non deve essere, come prevedeva il Dl n. 104/2022) certificato adottando le stesse regole che si applicano al “bonus ricerca e innovazione” (articolo 23, Dl n. 73/2022).
I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un decreto emesso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il titolare del dicastero dell’Economia e delle Finanze.
La disposizione di nuovo conio prevede, inoltre, l’istituzione, presso il Mimit, di un comitato tecnico permanente per la microelettronica, che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare eventuali crisi di approvvigionamento.
Articolo 24 – Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica
La disposizione contenuta nella legge conferma lo slittamento dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110% per i soli interventi effettuati da persone fisiche, su unità immobiliari unifamiliari, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori “non agevolati”.
Articolo 25 – Crediti d’imposta non utilizzati derivanti da cessioni o sconti in fattura
La norma non subisce sostanziali modifiche rispetto al Dl e dispone che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo “sconto in fattura” (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) Dl n. 34/2020), siano tenuti, dal 1° dicembre 2023, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate – con modalità stabilite dal direttore dell’Agenzia – entro trenta giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. La disposizione precisa che, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito risulti precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le stesse modalità, entro il 2 gennaio del 2024.
Viene prevista anche la sanzione amministrativa tributaria di 100 euro, per il mancato adempimento comunicativo di cui sopra.
Articolo 26 – Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse
La legge modifica profondamente la tassa sugli extraprofitti delle banche.
La nuova norma introdotta, in particolare, prevede che l’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L’ammontare del nuovo tributo non potrà, in qualsiasi caso, essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale (nella versione del decreto “Omnibus” vi era il riferimento allo 0,1% del totale dell’attivo) con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.
Ciò posto, la novità probabilmente di maggiore portata applicativa, disposta dalla legge di conversione, è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, che prevede che le banche, in luogo del versamento della tassa, possano destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile, a tal fine individuata, un importo non inferiore a due volte e mezzo l’imposta.
Qualora la riserva fosse utilizzata per la distribuzione di utili, la banca subirebbe una penale ossia dovrebbe versare l’imposta, maggiorata di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea.
Infine, la norma dispone (altra novità rispetto al Dl n. 104/2023) che è fatto divieto alle banche di traslare nei confronti di imprese e clienti finali gli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata imposizione, spettando all’Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilare sulla puntuale osservanza del divieto. L’Antitrust potrà operare anche con accertamenti a campione e dovrà riferire annualmente alle Camere, con apposita relazione (cfr articolo 26, comma 6-bis).
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