Normativa e prassi

9 Agosto 2023

Lavoratori del turismo, il codice che compensa l’integrazione speciale

L’articolo 39-bis, comma 1, del Dl n. 48/2023, prevede, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

L’agevolazione è riconosciuta, su istanza del dipendente, dal sostituto di imposta. Quest’ultimo recupera il credito maturato per effetto del contributo erogato al lavoratore, in compensazione, tramite presentazione del modello F24.

Ciò detto, puntuale, con la risoluzione n. 51 firmata oggi, 9 agosto 2023, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito l’Agenzia delle entrate introduce il nuovo codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

Il codice si colloca nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è astato verso il contributo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il modello F24, ricorda la risoluzione odierna, può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del pagamento.

Lavoratori del turismo, il codice che compensa l’integrazione speciale

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