Normativa e prassi

20 Giugno 2023

Versamento “parziale” del dovuto per Ace e Siiq, pronti i codici tributo

Occupano le postazioni da “930G” a “935G” i nuovi codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 29 di oggi, 20 giugno 2023, da esporre nel modello F24, per versare soltanto una quota e non il totale della somma dovuta in relazione al credito d’imposta Ace e all’imposta sostitutiva sui redditi e Irap relativa alle Siiq, emersa in seguito ai controlli automatici effettuati dall’Amministrazione finanziaria (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973).

La risoluzione, per aiutare i contribuenti individuare l’esatto identificativo da utilizzare, ha predisposto una tabella in cui, in corrispondenza dei nuovi codici tributo (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.
 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del
Dpr n. 600/1973
Codice tributo
per versamento
spontaneo
“930G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo
19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – IMPOSTA
6955
“931G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo
19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 –
INTERESSI
“932G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Credito d’imposta ACE – Articolo
19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 –
SANZIONI
“933G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle
SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 – IMPOSTA
1136
“934G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa
alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 – INTERESSI
“935G” – ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 – Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa
alle SIIQ – Articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 – SANZIONI

I nuovi codici (relativi a imposte, sanzioni e interessi), devono essere dunque utilizzati nel caso in cui il contribuente intenda versare una parte e non l’intero importo riportato nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione inviata dall’Agenzia.

Le codifiche vanno esposte nella sezione “Erario”, del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

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