14 Giugno 2023
Registro dei pegni non possessori, come versare diritti e tributi
Con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate detta le istruzioni e istituisce nuovi codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello F24, dei diritti dovuti per l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro dei pegni non possessori. Definite anche le modalità per il versamento, sempre tramite F24, delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti.
La norma che ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, ha previsto la costituzione, presso l’Agenzia delle entrate, di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori”, che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle
procedure esecutive e concorsuali.
Le modalità che disciplinano le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso, sono state definite dal decreto Mef, di concerto con il ministro della Giustizia, n. 114/2021. Detto regolamento ha stabilito che tutte le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il decreto ha anche fissato i diritti dovuti per la copertura della tenuta del registro.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 5 aprile ha disposto, a sua volta, che i tributi e i diritti di cui sopra sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Pegno mobiliare non possessorio: le regole per versare tributi e diritti”).
Ciò detto, come preannunciato dal provvedimento richiamato, la risoluzione odierna detta le istruzioni per sanare i versamenti insufficienti e i mancati addebiti relativi ai diritti ai tributi dovuti. Le irregolarità possono essere regolarizzate con pagamento dei debiti tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 9/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).
Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo:
• “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
I suddetti identificativi trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
I codici tributo istituiti con le già citate risoluzioni n. 9/2020 n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione la risoluzione odierna istituisce il codice tributo:
• “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione -somme liquidate dall’ufficio”.
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’ “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Per finire, il documento di prassi precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Ultimi articoli
Attualità 10 Marzo 2026
Al via le iscrizioni al 5 per mille per gli enti dello sport dilettantistico
Le associazioni sportive di nuova costituzione, o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti, hanno tempo fino al 10 aprile per inoltrare domanda di accesso al contributo Aperta la finestra temporale per le iscrizioni delle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) al 5 per mille 2026.
Normativa e prassi 10 Marzo 2026
Piccola proprietà contadina, ok alle compartecipazioni “reali”
La decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina si verifica solo quando il contratto, in concreto, si risolve nella mera concessione in godimento del terreno, assimilabile a un affitto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.