14 Giugno 2023
Registro dei pegni non possessori, come versare diritti e tributi
Con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate detta le istruzioni e istituisce nuovi codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello F24, dei diritti dovuti per l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro dei pegni non possessori. Definite anche le modalità per il versamento, sempre tramite F24, delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti.
La norma che ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, ha previsto la costituzione, presso l’Agenzia delle entrate, di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori”, che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle
procedure esecutive e concorsuali.
Le modalità che disciplinano le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso, sono state definite dal decreto Mef, di concerto con il ministro della Giustizia, n. 114/2021. Detto regolamento ha stabilito che tutte le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il decreto ha anche fissato i diritti dovuti per la copertura della tenuta del registro.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 5 aprile ha disposto, a sua volta, che i tributi e i diritti di cui sopra sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate (vedi articolo “Pegno mobiliare non possessorio: le regole per versare tributi e diritti”).
Ciò detto, come preannunciato dal provvedimento richiamato, la risoluzione odierna detta le istruzioni per sanare i versamenti insufficienti e i mancati addebiti relativi ai diritti ai tributi dovuti. Le irregolarità possono essere regolarizzate con pagamento dei debiti tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 9/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).
Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo:
• “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
I suddetti identificativi trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.
I codici tributo istituiti con le già citate risoluzioni n. 9/2020 n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione la risoluzione odierna istituisce il codice tributo:
• “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione -somme liquidate dall’ufficio”.
I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’ “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
Per finire, il documento di prassi precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Ultimi articoli
Attualità 4 Novembre 2025
Nuovo allarme truffa dall’Agenzia: tema, la tassazione di redditi esteri
La comunicazione ingannevole, riconoscibile da firma e timbri visibilmente contraffatti, invita a versare, nel giorno stesso, un determinato importo a titolo di ritenuta alla fonte L’Amministrazione finanziaria avverte che circolano false comunicazioni, a nome dell’Agenzia delle entrate, che chiedono la corresponsione, entro la giornata, di presunte ritenute alla fonte sui redditi e flussi finanziari esteri.
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Tassa etica: quando dovuta, anche i forfettari devono versarla
L’Agenzia spiega come calcolare l’imposta per chi svolge attività sensibili e aderisce al regime agevolato, indicando anche i codici tributo e le modalità di pagamento Se esercitano attività rientranti tra quelle individuate dalla relativa disciplina (articolo 1, comma 466, legge n.
Attualità 4 Novembre 2025
Tax credit cinema e videogiochi: nuovi riconoscimenti dal Mic
La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti con gli elenchi dei beneficiari vale come comunicazione del riconoscimento e non è previsto l’invio di comunicazioni individuali via Pec Pubblicato sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) del ministero della Cultura un nuovo pacchetto di decreti direttoriali, che dispongono l’accesso ai a diverse tipologie di crediti d’imposta riconosciuti dalla disciplina sul cinema e l’audiovisivo regolata dalla legge n.
Normativa e prassi 4 Novembre 2025
Se la ditta individuale diventa Srl porta con sé i crediti da bonus edilizi
Gli importi derivanti dallo sconto in fattura applicato ai clienti possono essere conferiti dall’imprenditore in una società di nuova costituzione, ma con limiti a ulteriori future cessioni I crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti, unitamente all’azienda, dall’imprenditore individuale che intende costituire una società a responsabilità limitata.