13 Giugno 2023
Nessuna agevolazione Iva senza il sostegno delle Dogane
Niente aliquota ridotta al 10%, a norma del n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, per il dispositivo medico classificabile, secondo il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nella voce NC 3307 90 e non 3004 della Nomenclatura combinata. È quanto chiariscono le Entrate con la risposta n. 345 di oggi, 13 giugno 2023, con la quale precisano, oltretutto, che l’applicazione dell’agevolazione non può prescindere dall’accertamento tecnico dell’Adm.
La società istante commercializza, tra gli altri, con aliquota del 22%, un prodotto oftalmico in formato pluridose contenente acque distillate di camomilla (15%), calendula (15%), eufrasia (15%), idrossipropilmetilcellulosa (0,2%), destrano (0,2%), sodio fosfato monobasico monoidrato (0,03%), sodio fosfato bibasico dodecaidrato (0,3%), benzalconio cloruro (0,01%), Edta (0,05%) e acqua per preparazioni iniettabili.
Prima di rivolgersi all’Agenzia delle entrate e di applicare l’imposta ridotta alla cessione della soluzione, la contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il necessario parere preliminare di accertamento tecnico. Quest’ultima ha classificato il preparato nella sottovoce NC 3307 90, classifica che non prevede lo sconto Iva.
L’istante, in dissenso con l’Adm, si è rivolta a un professionista specializzato nel settore, che ha redatto una relazione tecnica dalla quale risulta che il prodotto svolge “un’azione terapeutica di tipo meccanico” e, quindi, rientra tra i dispositivi medici. Alla luce di ciò, la società ritiene che la soluzione possa essere commercializzata con aliquota al 10% in quanto riconducibile al n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Ma non basta l’opinione dell’istante né quello del professionista interpellato ad aprire la strada dell’agevolazione.
L’Agenzia delle entrate richiama innanzitutto quanto evidenziato dalla circolare n. 32/2010 riguardo alla trattazione delle istanze di interpello con oggetto l’individuazione dell’aliquota Iva applicabile alla cessione di beni elencati nella Tabella A allegata al Dpr n. 600/1972. Il documento di prassi ha precisato che il corretto trattamento fiscale di tali merci richiede la preliminare analisi tecnica del prodotto, per definirne composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. Si tratta di un accertamento non di competenza dell’Agenzia delle entrate, ma piuttosto dell’Adm, tant’è vero che le istanze prive del parere delle Dogane non sono ammissibili e non potranno ricevere alcuna risposta nemmeno a titolo di consulenza giuridica (circolare n. 4/20021).
C’è di più, le Entrate non possono disattendere le conclusioni delle Dogane né è possibile sostituirne il parere con relazioni di parte.
La risposta ricorda, inoltre, che la norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2019 fa rientrare “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”, tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10%, prevista dalle più volta citata Tabella A del decreto Iva.
In conclusione, la soluzione al quesito dell’interpello è tutta nella disposizione appena richiamata secondo cui possono beneficiare della riduzione d’imposta non tutti i dispositivi medici, ma soltanto quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. È evidente, a questo punto, che la società non potrà applicare l’aliquota Iva agevolata al dispositivo medico oggetto dell’interpello perché appartenente, secondo l’Adm, alla sottovoce NC 3307 90 e non 3004.
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