12 Giugno 2023
Scadenza all’orizzonte, per l’acconto Imu 2023
Venerdì 16 giugno è il termine ultimo per versare la prima rata dell’imposta municipale propria (Imu), il cui saldo dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023, in quanto il 16 cade di sabato. Il tributo locale è dovuto per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti a pagare l’imposta locale, inoltre, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario – nel caso di concessione di aree demaniali – e il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Introdotta nel 2012 dal Dl n. 201/2011, in sostituzione della vecchia Ici, e attualmente regolata dal Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 738 e seguenti, legge n. 160/2019) l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel dettaglio, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dello stesso mese va computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si attribuisce all’acquirente e, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente, l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico.
L’Imu, come detto, può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati nella sezione Imu sul sito del dipartimento delle Finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, comunque, possibile togliersi il pensiero, effettuando il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
L’imposta municipale propria si può pagare tramite F24, utilizzando i codici tributo istituiti, al tempo, con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e 33/2013 o, in alternativa, con il bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane spa presso tutte le proprie agenzie, che riporta il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per quasi tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
A tal proposito, i Comuni possono richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.
Dicevamo che l’Imu si applica in quasi tutti i Comuni italiani, sì, perché resta l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, anch’esse pagabili con l’F24 utilizzando gli appositi codici tributo (vedi articoli “Imposta immobiliare trentina: ecco i codici tributo per l’Imis” e “Nuovi codici vengono alla ribalta e una causale va dritta in soffitta”).
Come giungere all’Imu dovuta
L’imposta municipale propria si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare tipologia dalla legge, la quale ne ha prevista una “standard” che, però, può essere modificata, con delibera da pubblicare sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, dal singolo Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
| gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
| A (tranne A/10) | 160 |
| A/10 | 80 |
| B | 140 |
| C/1 | 55 |
| C/2, C/6 e C/7 | 160 |
| C/3, C/4 e C/5 | 140 |
| D (tranne D/5) | 65 |
| D/5 | 80 |
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o al momento dell’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
– zona territoriale di ubicazione
– indice di edificabilità
– destinazione d’uso consentita
– oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
– prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
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