Normativa e prassi

3 Maggio 2023

Regime agevolato dei forfetari, i limiti alloggiano nella norma

Con la risposta n. 311 del 3 maggio 2023, l’Agenzia chiarisce che il regime fiscale agevolato dei forfetari, introdotto dalla legge n. 190/2014, è precluso al contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, eccedente i 30mila euro, anche se questa sia esente da imposte in Italia.

A presentare l’istanza di interpello è un contribuente, residente Ue, che intende aprire una partita Iva in Italia e che per l’uopo si provvederebbe contestualmente a stabilire la residenza fiscale nello Bel Paese. L’interpellante percepisce quale unico reddito la pensione di vecchiaia come ex dipendente della Commissione europea, di importo superiore a 30mila euro, esente da tassazione in base all’articolo 12 del Protocollo n. 7 ”Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Alla luce di ciò, il contribuente chiede un parere per poter procedere all’apertura della partita Iva in Italia usufruendo dei benefici del nuovo regime forfettario agevolato, avendo il dubbio se il percepimento della pensione di vecchiaia in qualità di ex dipendente della Commissione europea costituisca una causa ostativa per l’accesso al detto regime fiscale.

L’Agenzia, circoscrivendo la sua risposta esclusivamente alla causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190/2014, nel presupposto che l’istante sia residente all’estero ed escludendo qualsiasi considerazione in merito ai requisiti di applicazione del regime agevolato dei forfetari, ricorda che questo è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
In particolare, l’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), come modificata dall’articolo 1, comma 692, lettera d), della legge di Bilancio 2020, prevede che non possono avvalersi del regime dei forfetari «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

A corredo, la circolare n. 10/2016 ha chiarito che «[t]ale limite, introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario».

Alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E, l’Agenzia ritiene che la previsione normativa della lettera d-ter) esclude dalla fruizione del beneficio i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di 30mila («eccedenti l’importo di 30.000 euro»), quello che rileva per l’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.

Nel quadro della cornice normativa e di prassi, conclude l’Agenzia, il regime dei forfetari è escluso per un contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, eccedente i 30mila euro, anche se questa è esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Tfue.

Regime agevolato dei forfetari, i limiti alloggiano nella norma

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