Normativa e prassi

10 Marzo 2023

Il mancato forfettario, se redento salva il sostituto dalle sanzioni

Se il forfettario si accorge di non avere i requisiti per stare nel regime e, per tale motivo, emette una nota di variazione in aumento dell’Iva, dichiara i compensi e versa le relative imposte con l’aggiunta di interessi e sanzioni, il suo sostituto può star tranquillo: non deve né eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le Cu e il modello 770 integrativo.

È, in estrema sintesi, quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 245 dell’8 marzo 2023, confezionata per risolvere il problema di un sostituto d’imposta che ha liquidato, senza operare la prevista ritenuta d’acconto, le prestazioni ricevute nel 2021 e nel 2022 da un lavoratore autonomo, il quale si riteneva forfettario, per poi scoprire di non esserlo. Lo stesso lavoratore, per questo motivo, ha emesso le relative fatture senza esercitare la rivalsa dell’Iva e senza esposizione della ritenuta d’acconto. Secondo quanto dichiarato, l’istante è venuto a conoscenza dell’errata applicazione del regime forfettario per il 2021 e 2022 solo nel mese di novembre 2022. L’istante vuole sapere come rimediare all’errore.

Al riguardo, ricorda l’Amministrazione, con le risposte nn. 499 e 500 del 26 novembre 2019 ha chiarito che è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:
emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, al fine di integrare le fatture originarie con l’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e indicare la ritenuta d’acconto
emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’Iva di rivalsa (da versare all’erario) e indicare la ritenuta d’acconto.

Detto ciò nel presupposto, che i compensi fatturati e percepiti dal collaboratore/sostituito nel periodo d’imposta 2021, rispetto ai quali il medesimo dovrebbe aver emesso, nel 2022, una nota di variazione in aumento dell’Iva, siano stati correttamente dichiarati dallo stesso collaboratore/sostituito (anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sul reddito ed IVA) e siano state corrisposte le relative imposte, interessi e sanzioni (tramite ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) l’Agenzia ritiene che l’istante/sostituto non debba eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le certificazioni uniche e il modello 770/2022 integrativo (laddove i compensi, seppur errati, di cui si discute siano stati già riportati nei predetti modelli trasmessi all’Agenzia delle entrate).

In relazione poi ai compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfettario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di Iva e ritenuta d’acconto), la stessa Agenzia è dell’avviso che l’istante/sostituto debba operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonché rilasciare la certificazione unica per il 2022 e presentare il modello 770/2023 indicando i dati corretti.

Con specifico riferimento alle sanzioni ferme restando quelle applicabili al collaboratore/sostituito per l’errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’Iva dovuta, ritiene che lo stesso sia, altresì, responsabile delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle medesime.

Nel caso in esame, dunque, laddove effettivamente l’istante/sostituto sia in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato in grado di verificare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti – peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione – per applicare il regime forfettario, lo stesso può ritenersi non responsabile delle ”violazioni” innanzi descritte e, conseguentemente, delle sanzioni ad esse relative.

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