1 Marzo 2023
Trasferimento di ramo d’azienda, niente cessione-bis per il Superbonus
La società che ha acquistato, dal titolare del diritto alla detrazione, il credito d’imposta da Superbonus, in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda, non può trasferire il credito residuo insieme agli asset aziendali. Se ciò fosse consentito si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di ”cessione” successiva alla prima previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 234 del 1° marzo 2023, deludendo l’istante.
Questa, una Spa affidataria in house, da parte di una Provincia, della gestione manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, al contrario, ritiene che, avendo acquisito il credito da un’altra compagine interamente partecipata dalla stessa Provincia, in caso di cessione/affitto del proprio ramo d’azienda si realizzerebbe anche il trasferimento del credito. in proporzione al valore della produzione che verrebbe ceduto.
Il dubbio dell’istante risiede nell’eventualità che, a seguito della cessazione dei disciplinari di affidamento, in relazione a una serie di possibili scenari di affidamento del servizio ad altri soggetti, seppur continuando a svolgere l’attività di manutenzione straordinaria e di implementazione degli asset che compongono il ramo d’azienda dedicato all’esercizio del trasporto pubblico, perda quest’ultimo in virtù di una cessione o di un affitto d’azienda.
A parere dell’Agenzia, l’articolo 121 del Dl Rilancio contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall’effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma. Con tale previsione, quindi, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d’imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo (articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973).
Pertanto, alla luce delle previsioni dell’articolo 121 che, come anticipato, non consente nel caso in esame un’ulteriore cessione del credito da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione (a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati nella disposizione), l’istante, resasi acquirente del bonus edilizio in argomento, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono quest’ultima in quanto, per effetto della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di ”cessione” successiva alla prima previsto dal citato articolo 121.
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