17 Gennaio 2023
Nuovo regime Patent box, al via la consultazione pubblica
Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo istituto agli ulteriori chiarimenti sul contenuto della documentazione idonea e sulla sua efficacia ai fini dell’applicazione dell’esimente sanzionatoria. Domani, 18 gennaio 2023, si apre la consultazione pubblica sulla bozza di circolare dell’Agenzia e sul provvedimento relativi al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del Dl n. 146/2021. Gli operatori del settore hanno tempo fino al 3 febbraio 2023 per inviare contributi e osservazioni utili alla stesura del documento definitivo.
I contributi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it.
L’Agenzia invita i soggetti interessati a fornire le proprie osservazioni e commenti seguendo lo schema seguente:
• Tematica
• Paragrafo della circolare
• Osservazione
• Contributo
• Finalità
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia pubblicherà i commenti pervenuti esclusi quelli per i quali è stata fatta apposita richiesta di non divulgazione da parte degli autori.
La circolare, in una prima parte, illustra l’istituto del Patent box soffermandosi sui requisiti soggettivi oggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale. Oltre all’elenco dei beneficiari (articolo 6, comma 1 e 2 del Dl n. 146/2021) il documento di prassi, fra l’altro, riprende alcune fattispecie di esclusione già previste dalla disciplina sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, considerando gli stessi ambiti soggettivi ascrivibili ai due istituti. L’opzione, in sintesi, è preclusa alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001) per il periodo d’imposta di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, che non rispettano, in tale periodo d’imposta, le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Questa cause di esclusione operano anche riguardo al meccanismo premiale.
La circolare chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
Vengono poi fornite delle indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
La seconda parte del documento di prassi è, invece, dedicata all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati, mentre, a differenza del precedente regime Patent box, sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how. La bozza di circolare, inoltre, chiarisce ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale, per i beni immateriali oggetto di registrazione in diversi Paesi, la privativa industriale si considera conseguita nell’anno della prima registrazione del bene.
Importanti precisazioni poi riguardano i beni giuridicamente “tutelati”, che non richiedono, ai fini della loro protezione, un titolo di privativa industriale, come i software tutelati dalla legge sul diritto d’autore. A tale proposito, il documento di prassi chiarisce che in assenza del titolo di privativa industriale, come nel caso dei disegni e modelli non registrati, non è possibile applicare il recapture dei costi precedentemente sostenuti.
L’ultima parte della circolare tratta il regime degli oneri documentali e le condizioni per avvalersi dell’esimente sanzionatoria, fra cui l’obbligo di apposizione della firma elettronica con marca temporale.
L’Agenzia ha inoltre predisposto una bozza di provvedimento che modifica in alcuni punti il provvedimento del 15 febbraio 2022. Fra gli elementi di novità, viene ora stabilito che le attività rilevanti possono essere svolte anche in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, con riferimento al primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime, è previsto un ampliamento di 6 mesi dei termini per l’apposizione della marca temporale sulla documentazione idonea. E ancora, come accennato, l’assenza della firma elettronica con marca temporale comporta la disapplicazione dell’esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 471/1997 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta e non il recupero integrale dell’agevolazione.
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