Analisi e commenti

2 Gennaio 2023

Navi nel Registro internazionale – 5, ammessi ed esclusi al regime di favore

Le più rilevanti novità in ambito fiscale riguardanti il regime a favore del Registro internazionale sono contenute nei nuovi articoli del Dl n. 457/97, dal 6-quinques al 6-septies, e sono destinate ad incidere, in particolare, sul regime di detassazione del reddito derivante dall’utilizzazione delle navi adibite alla navigazione internazionale, di cui all’articolo 4, comma 2, del Dl n. 457/97.
L’articolo 4, comma 2, del Dl n. 457/97, lo ricordiamo, prevede, con formulazione piuttosto essenziale, che “il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, senza prevedere alcuna distinzione tra le “attività ammissibili” e quelle “non ammissibili” all’agevolazione.

Come sottolineato nella relazione illustrativa al Dl n. 144/2022 (cfr articolo 41), l’inserimento dell’articolo 6-quinquies – rubricato “Proventi ammissibili” – mira ad ottemperare all’impegno, assunto dalle autorità italiane nelle interlocuzioni con la Commissione europea in sede di notifica della proroga del regime, di distinguere nella legislazione tra entrate “principali” derivanti dalle attività di trasporto marittimo (e “assimilate”), “accessorie” e “non ammissibili”, in modo da allineare le disposizioni nazionali agli orientamenti marittimi e alla prassi decisionale della Commissione europea.

Più in particolare, in attuazione dell’impegno di cui alla nota 19 della decisione, il comma 1 prevede che il regime di detassazione sia applicabile:

  1. ai “proventi principali”, risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo
  2. ai proventi derivanti dallo svolgimento delle “attività assimilate” a quelle di trasporto marittimo
  3. ai proventi derivanti dallo svolgimento delle “attività accessorie” a quelle di trasporto marittimo “a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave. In tale ultimo caso, il regime “non si applica alla quota eccedente il 50 per cento”.

Come spiegato nella relazione stessa, le “entrate accessorie” derivano da attività che sono frequentemente fornite a bordo, in particolare nel trasporto di passeggeri, che non minacciano di distorcere eccessivamente la concorrenza con i prestatori di servizi omologhi che operano a terra, tassati secondo le norme ordinarie di imposizione. Ne costituiscono esempi: il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo, la vendita di beni e la fornitura di servizi normalmente offerti sulle navi passeggeri (ad esempio spa, parrucchiere, gioco d’azzardo e altri servizi di intrattenimento, la locazione di spazi della nave a operatori di servizi e negozi, l’intermediazione per la fornitura di escursioni).  

Il comma 2, invece, definisce “non ammissibili”, cioè né principali né accessorie, i “proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo”, indicando, a titolo esemplificativo, l’acquisizione di autovetture, di bestiame e di beni immobili.
Al fine di tenere distinte le differenti tipologie di redditi (derivanti dalle attività principali, assimilate, accessorie e non ammissibili), è prevista la tenuta di contabilità separata (comma 4).
Il comma 3 rinvia ad un decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze (Mef), l’individuazione delle “attività accessorie” sopra richiamate, nonché le modalità di acquisizione – da parte dell’impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate – dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

Infine, per corrispondere all’impegno di cui alla nota 24, di introdurre una disposizione che imponga ai beneficiari il principio del “prezzo di mercato” per le operazioni intrasocietarie relative alle attività ammissibili e non ammissibili, il comma 5 prevede che “Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Da rilevare, al riguardo, il rinvio alla nozione di “valore di mercato” di cui all’articolo 9 del Tuir, in luogo del rinvio al principio di “libera concorrenza” cui fa invece riferimento, ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento relativi alle transazioni intervenute tra società appartenenti allo stesso gruppo, l’articolo 110, comma 7, del Tuir, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 50/2017.

continua

La prima puntata è stata pubblicata lunedì 5 dicembre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 12 dicembre
La terza puntata è stata pubblicata lunedì 19 dicembre
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 27 dicembre

Navi nel Registro internazionale – 5, ammessi ed esclusi al regime di favore

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