Normativa e prassi

21 Novembre 2022

Robotica riabilitativa: Iva al 4%, ma sotto condizioni

Con la risposta n. 564 del 18 novembre 2022, l’Agenzia chiarisce che la cessione di esoscheletro è soggetta ad aliquota Iva del 4% come quella di dispositivi robotici riabilitativi, per la quale però devono ricorrere una serie di condizioni. Infine, la cessione di sistemi multisensoriali, per beneficiare dell’aliquota Iva agevolata, deve essere assistita anche da idonea certificazione che ne attesti l’utilizzazione da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti.

Una società di distribuzione e commercializzazione di prodotti, macchinari e attrezzature medicali opera anche nel settore della robotica riabilitativa ed ha, nel proprio, catalogo i seguenti prodotti:
1. Sistema robotico end­effector per locomozione assistita, che consiste in una stazione composta da supporti robotizzati per i piedi, sellino, imbragatura, tablet per l’interfaccia del personale medico e sensori vari, all’interno della quale il paziente viene inserito, accedendo anche direttamente con la carrozzina;
2. Sistema robotico end­effector per arto superiore, composto da una base dotata di sensori per le dita, una slitta di appoggio per mano e avambraccio, anch’essa dotata di sensori e di un’interfaccia informatica per il personale medico;
3. Sistema robotico end­effector per arto superiore, composto da una base dotata di cavi dotati di sensori per il supporto delle braccia, collegati ad un sistema informatico che consente, con il controllo del personale medico, di eseguire applicativi monodimensionali, bidimensionali, cognitivi e di realtà virtuale. È utilizzabile anche con pazienti in carrozzina e direttamente nel letto, in caso di pazienti allettati;
4. Sistema robotico per arto superiore, che consiste in un sistema di sensori per la valutazione e la riabilitazione della forza di presa ed estensione della mano, oltre ai range articolari delle braccia e delle dita della mano;
5. Pedana per riabilitazione, che può essere utilizzata per la valutazione e la riabilitazione tanto degli arti inferiori, quanto di quelli superiori e del tronco, sia in campo neuromotorio che ortopedico;
6. Accessorio per ”4” e ”5”, ossia workstation completa di Pc all-­in­-one e software che consente l’integrazione dei sistemi ”4” e ”5”;
7. Dispositivo robotico riabilitativo, che consiste in un cicloergometro robotizzato che consente una ampia gamma di esercizi riabilitativi grazie alla presenza di sensori che rilevano e correggono le disfunzioni del movimento effettuato;
8. Sistema multisensoriale per riabilitazione cognitiva, con banco attivo/interattivo e schermo superficiale di tipo reattivo/interattivo, regolabile sia verticalmente che orizzontalmente, che simula ed esercita i movimenti della vita quotidiana e migliora le abilità motorie del paziente;
9. Piattaforma per Mirror Therapy, sistema che genera illusioni visive che migliorano il processo riabilitativo, con l’obiettivo di ripristinare la coerenza tra ciò che il paziente intende fare e le sensazioni che percepisce, migliorando così il recupero da malattie quali ictus e paralisi;
10. Esoscheletro arti superiori, che consente un approccio riabilitativo attivo o assistito, riducendo il carico gravitazionale su una o entrambe le braccia e può essere utilizzato su pazienti in piedi, seduti o durante la deambulazione;
11. Esoscheletro per arti inferiori, che consente alle persone con difficoltà motorie la possibilità di camminare in modo indipendente.
La società chiede chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni dei beni descritti, alla luce del prescritto parere di accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’ente, nel rilasciare i propri pareri di accertamento tecnico, ritiene che i prodotti, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 possano essere classificati nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale <<Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico­chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi”, in particolare alla voce 9019 ”Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria”, sottovoce 9019 10 “Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica”, 9019 10 90 ­ ­ altri>>.

Lo stesso ente ritiene, poi, che i prodotti di cui ai punti 10 e 11 possano essere classificati nell’ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale ma <<alla voce 9021 ”Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico­chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità” sottovoce 9021 10 10 ­ altri>>.

Infine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene che i prodotti di cui ai punti 8 e 9 possano essere classificati nell’ambito del Capitolo 85 della Tariffa doganale <<Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi”, voce 8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, sottovoci 8543 70 ­ altre macchine ed apparecchi, 8543 70 90 ­ ­ altri>>.

Ciò premesso, in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni in questione, l’Agenzia delle entrate premette che il numero 30) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, prevede l’aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di “apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico­chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)”.

La previsione opera un espresso richiamo ai beni ricompresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987 a cui fa riferimento la Tabella che, come chiarito con la risoluzione 46/E/2015, attualmente corrisponde alla voce doganale 90.21 della Nomenclatura Combinata vigente, con la conseguenza che solo i beni riconducibili alla citata voce doganale possono beneficiare dell’aliquota agevolata.
Infatti, come precisato dalla risoluzione 59/2003, la qualificazione degli apparecchi in argomento quali ”dispositivi medici” non è di per sé sufficiente per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta. Occorre, quindi, verificare che gli stessi siano ricompresi fra i beni espressamente indicati nel numero 30) della citata Tabella e, più precisamente, se gli stessi sono da ricondurre nella vigente voce doganale 90.21.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis Dl n. 202/1989, tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota Iva del 4%. Tale disposizione è stata poi trasfusa nel numero 41­quater) della Tabella, che prevede l’applicabilità della medesima aliquota ridotta per le cessioni di “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti”.

Al riguardo l’Agenzia osserva che mentre il numero 30) di detta Tabella fa esplicito riferimento all’inquadramento doganale, il numero 41­quater) concerne beni non vincolati alla classificazione doganale.

Per prassi amministrativa consolidata, si considerano ”protesi” gli apparecchi da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità mediante l’assunzione o sostituzione di una funzione dell’organismo compromesso dalla menomazione, mentre gli ”ausili” sono prodotti destinati ad alleviare la disfunzione del malato senza svolgere le funzioni proprie delle protesi.

Occorre, altresì, distinguere gli ausili che per ”vocazione” possono essere utilizzati solo dai soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, rispetto ai quali, non ponendosi il dubbio circa la loro inerenza, non si ritiene necessaria la certificazione sanitaria. La seconda tipologia riguarda invece quegli ausili che, per caratteristiche e per qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione, per i quali è necessaria un’adeguata certificazione sanitaria che ne attesti l’utilizzazione da parte di malati affetti da menomazioni funzionali permanenti (cfr. risoluzioni nn. 253/2002, 336/2002, 107/2005, 90/2011, risposte nn. 508/2019, 610/2020, 264/2022, 336/2022 e 505/2022).

Infine, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 9 Dl n. 669/1996, l’aliquota Iva agevolata si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione 57/2005). Il decreto del Mef del 14 marzo 1998, da ultimo modificato dall’articolo 1 Dm 7 aprile 2021, individua le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame, specificando, all’articolo 2, comma 2, che, per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. In sostanza, l’agevolazione è personale e, conseguentemente, può applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che li abbiano a carico.

In conclusione, tenuto conto delle classificazioni effettuate dalla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’Agenzia delle entrate ritiene che le cessioni dei dispositivi di cui ai numeri 10 e 11 siano soggette all’aliquota Iva del 4% ai sensi del citato numero 30) della Tabella poiché ”presentano le caratteristiche oggettive per essere ricompresi nell’ambito degli apparecchi di ortopedia, cosi come chiarito dalle NENC alla voce 9021′‘. Inoltre, le cessioni dei dispositivi indicati ai numeri da 1 a 7, escluse dall’ambito della voce doganale 90.21, sono soggette all’aliquota Iva del 4%, a norma del numero 41­quater) della Tabella, al ricorrere dei requisiti sopra richiamati. Infine, alle condizioni indicate ed in presenza della prescritta certificazione, è applicabile l’aliquota Iva del 4% anche alle cessioni dei dispositivi 8 e 9 in quanto gli stessi possono rientrare tra i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.

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