Normativa e prassi

18 Novembre 2022

Contributo bar, piscine e ristoranti arriva il modello per le istanze

Tutto pronto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati a questi settori in difficoltà dal decreto “Sostegni-bis”. La finestra temporale per l’invio delle istanze si apre il 22 novembre e si conclude il 6 dicembre. Al termine del periodo di presentazione l’Agenzia provvederà a ripartire le risorse finanziarie nella misura del 70% a tutti i richiedenti che hanno validamente presentato l’istanza. In aggiunta, il 20% sarà assegnato alle imprese con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e il restante 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro. Il provvedimento siglato oggi, 18 novembre 2022, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, e definisce tutti gli elementi utili all’erogazione dell’aiuto.

Il contributo a fondo perduto è stato introdotto dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto “Sostegni-bis” (Dl n. 73/2021), con cui il governo ha destinato 40 milioni di euro per il supporto di alcune attività che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza da Covid-19.
Dopo la serie di contributi erogati dall’Agenzia fino a tutto il 2021 a favore della generalità delle attività economiche, il contributo in oggetto conclude la serie degli aiuti assegnati nel 2022 per supportare ulteriormente determinati settori economici particolarmente colpiti dal perdurare delle conseguenze della pandemia. I destinatari sono le attività di ristorazione, somministrazione di gelati e pasticceria, catering per eventi, bar, gestione di piscine e organizzazione di feste e cerimonie.

I requisiti per l’accesso e la modalità di ripartizione dei fondi sono stabiliti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero del Turismo e il ministero dell’Economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022.
All’Agenzia delle entrate sono affidate le attività necessarie a consentire la presentazione delle istanze, la ripartizione dei fondi e l’erogazione dei contributi.

Di cosa si tratta
Il decreto interministeriale prevede che possano accedere al contributo “ristorazione, bar e altri settori in difficoltà” le imprese che svolgono attività prevalente – comunicata all’Anagrafe Tributaria con il modello AA7 o AA9 – corrispondente a uno dei codici Ateco 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 o 96.09.05 e che il danno da emergenza Covid-19 sia testimoniato da una riduzione minima del 40% tra i ricavi dell’anno 2019 e quelli dell’anno 2021.
Particolare modalità di quantificazione del danno è prevista per le imprese che hanno attivato la partita Iva nel corso dell’anno 2020, le quali confrontano la media mensile del fatturato e corrispettivi dei mesi dell’anno 2020 successivi all’attivazione e la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2021.

Il decreto interministeriale stabilisce inoltre ulteriori requisiti: le imprese richiedenti devono avere la sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Sono esclusi i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 231/2001 o che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

Il modello dell’istanza
Al provvedimento firmato sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni per la compilazione.
Il modello contiene diverse sezioni: quella dedicata ai dati identificativi del richiedente, nella quale è possibile indicare situazioni di continuazione dell’attività di altro soggetto a seguito di confluenza nel richiedente (decesso, operazioni di riorganizzazione aziendale), quella dedicata ai requisiti posseduti, quelle dedicate all’Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo, alla firma e all’impegno a trasmettere da parte dell’intermediario delegato e infine quella dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto delle condizioni e al non superamento del massimale triennale previsti dal regime degli aiuti di Stato “de minimis” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.

Il contributo verrà erogato ai soli soggetti che non hanno superato il massimale del regime “de minimis”, in misura pari al minore tra l’importo determinato in fase di ripartizione dei fondi e il plafond residuo di aiuti determinato come differenza tra il massimale previsto e l’importi di aiuti già ottenuti indicato nell’istanza.

Poiché la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti del regime “de minimis” deve essere compilata con riferimento agli aiuti ottenuti dall’intera impresa unica, nel caso in cui il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, è presente il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell’impresa unica.

La presentazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata tra il 22 novembre e il 6 dicembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. In alternativa, è possibile predisporre un file contenente anche più istanze, mediante un software di mercato predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via desktop telematico).

È possibile delegare alla presentazione dell’istanza il proprio intermediario, il quale deve possedere delega al cassetto fiscale o la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, o ancora deve autocertificare di aver acquisito specifica delega per la presentazione dell’istanza in questione.

La sostituzione di un’istanza presentata con dati errati può avvenire presentando una nuova istanza entro il termine del 6 dicembre 2022. Se invece il richiedente verifica di aver richiesto un contributo non spettante, entro la stessa data può inviare istanza di rinuncia.

Controlli ed erogazione del contributo
Con modalità analoghe ai precedenti contributi a fondo perduto, l’elaborazione delle istanze avviene in due fasi successive.
Ad una prima fase di controlli preliminari, con relativa messa a disposizione di ricevuta di acquisizione istanza o di scarto motivato, segue l’elaborazione finale di tutte le istanze, durante la quale vengono eseguiti controlli più approfonditi (tra i quali la verifica dell’intestazione o cointestazione al richiedente del conto corrente di cui all’Iban indicato, mediante cooperazione con PagoPa Spa).

Al termine, l’Agenzia procede alla ripartizione dei fondi stanziati con la modalità fissata dal decreto interministeriale che prevede importi crescenti in proporzione ai ricavi 2019 conseguiti dai richiedenti. Più specificatamente, il 70% deli fondi viene ripartito su tutti i beneficiari indipendentemente dalla fascia di ricavi 2019, il 20% dei fondi viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e infine il 10% dei fondi viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro.

Successivamente alla ripartizione delle risorse finanziarie, l’Agenzia dispone i mandati di pagamento ed espone l’esito finale dell’istanza al link “Contributi a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora venissero determinati contributi spettanti di importo superiore a 150mila euro, i beneficiari ne vengono a conoscenza consultando il link sopra indicato e per ottenere l’emissione del mandato di pagamento devono presentare la dichiarazione antimafia, redatta sul modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e da inviare via Pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Il provvedimento, infine, illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornisce indicazioni sulle modalità operative per la restituzione del contributo ottenuto ma non spettante.

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