Normativa e prassi

4 Luglio 2022

Fuori dalla successione la quota ancora segregata nel trust

Le partecipazioni “bloccate” nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione. È quanto chiarisce la risposta n. 359 del 4 luglio 2022.
L’istante, insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle è beneficiario di un trust, istituito nel 2019 dal padre (disponente), che ha vincolato e trasferito nell’organismo l’intera sua quota di partecipazione di socio accomandante di una società pari all’86% del capitale sociale.

Nello scorso anno il padre è deceduto e si è aperta la successione a favore dei figli, che non hanno ancora accettato formalmente l’eredità.
Il trust in questione è stato già oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Con la risposta n. n. 796/2021 l’amministrazione aveva precisato che il trust non è “validamente operante sotto il profilo fiscale” in relazione ai redditi derivanti dalla quota di socio accomandante segregata nell’istituto stesso e che, quindi, la tassazione doveva essere imputata al disponente, e cioè al padre defunto.

Ciò detto l’istante chiede quale sia, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della liquidazione della relativa imposta, se la quota di socio accomandante debba essere ricompresa nell’attivo ereditario del defunto oppure no.
Sotto il profilo civilistico, infatti, la partecipazione non entra nella massa ereditaria, data la piena validità ed efficacia della segregazione nel trust, ma il dubbio nasce dalla citata risposta dell’Agenzia che, secondo l’istante, potrebbe avere effetti ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.

L’istante ritiene che le partecipazioni non rientrino nell’attivo ereditario perché la quota societaria non è caduta in successione, ma ne chiede conferma all’amministrazione finanziaria. L’Agenzia è dello stesso parere.
La base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni, stabilisce l’articolo 8 del Dlgs n. 346/1990, è individuata nel valore globale netto dell’asse ereditario costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili. Il successivo articolo 9 precisa che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che finiscono in successione esclusi quelli non soggetti a imposta.
Il dubbio dell’erede riguarda, ricordiamo, il collocamento della quota di partecipazione nella società che, al momento del decesso del padre, non era parte del patrimonio del disponente in quanto segregata nel trust e, quindi, non e caduta in successione.

Il parere dell’Agenzia prende le mosse da quest’ultima circostanza. Sotto il profilo civilistico, osserva l’amministrazione, le partecipazioni in questione non entrano nella successione e sono tuttora parte del patrimonio segregato nel trust che ne risulta ancora il titolare in veste di socio accomandante, nel rispetto del vincolo di destinazione stabilito nell’atto istitutivo del trust stesso istitutivo. Di conseguenza, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e della determinazione della relativa imposta, la quota non deve confluire nell’attivo ereditario del defunto.

La circostanza che il trust non possa essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, produce effetti ai soli fini dell’imputazione dei redditi, comportando che, come precisato nella precedente risposta citata, “i redditi formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente”.

Quanto al vincolo di destinazione previsto dalla disciplina in relazione all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’Agenzia evidenzia che secondo l’attuale orientamento della Cassazione il requisito non integra un autonomo presupposto della tassazione, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non solo strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto “die ventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo (Cassazione, sentenza n. 8082/2020). Nel caso esaminato, quindi, l’imposta troverà applicazione all’atto di attribuzione delle partecipazioni da parte del trustee ai beneficiari.

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