22 Giugno 2022
Decreto “Semplificazioni fiscali”: più snelli i rapporti con il Fisco
Numerose le misure inserite nel decreto “Semplificazioni fiscali”, approdato nella GU n. 143 di ieri, martedì 21 giugno 2022 e in vigore da oggi, quali la soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, la dematerializzazione della scheda della scelta per la destinazione nel 730 dell’8, del 5 e del 2 per mille, la modifica del calendario fiscale e del domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione, l’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi, le disposizioni in materia di precompilata, la modifica della validità dell’attestazione per i contratti a canone concordato, l’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”, l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, la semplificazione in materia di dichiarazione Irap, la modifica della disciplina in materia di esterometro e del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. Il nuovo testo si occupa anche di monitoraggio fiscale, di Iva per prestazioni rese ai ricoverati e dell’adeguamento dell’addizionale comunale all’Irpef.
Esaminiamo nel dettaglio le principali disposizioni.
- Articolo 1 – Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
La novità, inserita nel primo articolo del nuovo decreto legge, è la scomparsa dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori. Fino ad ora, l’articolo 68 Dpr n. 131/1986 prevedeva, per determinati soggetti (come i notai) tenuti a formare un repertorio, a presentarlo all’ufficio, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre, che ne rilasciava ricevuta.
Adesso, detto adempimento formale viene meno e il controllo dei repertori si esercita esclusivamente su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate, tramite anche verifiche presso i soggetti roganti. I destinatari della richiesta devono trasmettere il repertorio entro trenta giorni dalla richiesta. L’ufficio provvede ai controlli ed a rilevare le eventuali violazioni; dopo aver espletato dette attività, comunica l’esito ai pubblici ufficiali.
Di conseguenza, la sanzione, prevista dall’articolo 73 Dpr 131/1986, per l’omessa presentazione del repertorio (invariata, da 1.032,91 euro a 5.164,57 euro) scatta solo se vi è l’inadempimento alla richiesta dell’ufficio.
- Articolo 2 – Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta
In relazione all’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, il decreto, dall’entrata in vigore, permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, all’atto della presentazione del modello 730.
La nuova norma stabilisce, in particolare, che i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
- controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre
- comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini di cui sopra, il risultato finale delle dichiarazioni;
- conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
- Articolo 3 – Modifiche al calendario fiscale
Il decreto legge riscrive alcune date del calendario fiscale: anzitutto, quanto alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’adempimento del secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.
In relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, con decreto del Mef sono adesso indicate le sole modalità (e non più i termini), per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istat. Detti elenchi, inoltre, sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.
Gli elenchi riepilogativi non devono essere più presentati all’Agenzia delle dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Inoltre, viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.
Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
- Articolo 4 – Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione
Semplificata la procedura per la modifica del domicilio fiscale del contribuente, che può essere stabilito dall’Amministrazione finanziaria nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze, inoltre, l’Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall’articolo precedente. Sono competenti all’esercizio delle facoltà esposte – stabilisce la nuova norma – la Direzione regionale dell’Agenzia (in luogo dell’intendente di finanza) o la Divisione contribuenti dell’Agenzia (in luogo del Ministro per le finanze) a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa regione o in altra regione, diversamente dalla versione previgente del testo normativo, in cui, per lo spostamento del domicilio al di fuori della provincia, occorreva l’intervento ministeriale.
Il Dl dispone anche che, quando il domicilio è stato modificato, per ogni successiva revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento e il provvedimento ha effetto decorsi 60 giorni dalla notifica. Nel caso in cui alla revoca si aggiunga una variazione del domicilio fiscale, competente ad emanare il nuovo provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell’Ade, a secondo che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell’ambito della stessa o in altra regione.
- Articolo 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, stabilendo che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, che spettano al de cuius, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Se il chiamato non intende accettare il rimborso, restituisce l’importo all’Agenzia.
- Articolo 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
Ridotti i controlli sulle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2022.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata – direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista) – senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Il Caf o il professionista acquisiscono dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera sanitaria e ne verificano la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera sanitaria.
- Articolo 7 – Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
L’attestazione prevista per i contratti a canone concordato, che va eseguita da almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale del Comune, in relazione alla rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo, può essere fatta valere, non solo per un singolo contratto, ma per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali modifiche delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo stesso.
- Articolo 8 – Modifiche all’art. 83 Tuir
Il Dl introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili, modificando l’art. 83 Tuir.
La norma dispone che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. Stabiliva la norma, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valevano, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
Si ricorda per micro-imprese, ex art. 2435-ter cc, si intendono le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350mila euro e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Ebbene, dal periodo di imposta odiernamente in corso, la limitazione è solo per le micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, con ciò ampliando il principio “di derivazione rafforzata” (ossia del pieno riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma in ordine alla rappresentazione di bilancio, mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale) anche alle micro imprese che in via opzionale redigono il bilancio ordinario.
La nuova disposizione stabilisce anche che i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, ma ciò non si applica ai componenti negativi di reddito, per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Sulla correzione degli errori contabili, si rammenta che già si era espressa l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/2013, che, con specifico riferimento ai componenti negativi di reddito non imputati nel corretto esercizio di competenza, aveva conferito al contribuente la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto, anche qualora l’annualità oggetto di errore non fosse più emendabile, a condizione che venisse riliquidata autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, nell’ordine, delle annualità successive, fino all’annualità emendabile e, per tale ultima annualità, venisse presentata un’apposita dichiarazione integrativa, in cui dovevano confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni autonomamente effettuate.
- Articolo 9 – Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires di cui all’art. 3 legge 6 febbraio 2009, n. 7
Abrogata, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del Dl n. 138/2011 in materia di società in perdita sistematica. La norma, si ricorda, imponeva la dichiarazione di un reddito minimo a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo.
Scompare anche l’addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio; emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
- Articolo 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap
Il Dl, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.
In particolare, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Conseguentemente la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista dal numero 1) è ammessa in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Viene soppresso il numero 2), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, una deduzione pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; e viene soppresso il numero 4), che prevedeva, a esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Le deduzioni previste al numero 5) sono ammesse in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Inoltre, per quei soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a 400mila euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque.
Viene abrogato il comma 4-quater, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale.
Viene riscritto anche il comma 4-septies: per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
- Articolo 11 – Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
I modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi ed Irap devono essere approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non più entro fine gennaio ma entro fine febbraio. Ugualmente, entro febbraio, anziché entro il 15 febbraio, i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate.
- Articolo 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro
In materia di esterometro, il Dl esclude dall’obbligo di comunicazione dei dati le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a 5mila. Si tratta di acquisti di beni e di prestazioni di servizi da un fornitore estero non identificato a fini Iva.
Il Dl fa riferimento a precise disposizioni della normativa Iva: quindi, le operazioni interessate riguardano, ad esempio, acquisto di carburante o pernottamenti all’estero e devono essere comunicate nell’esterometro solo se la singola fattura è superiore al detto imponibile. Sotto la soglia di 5mila euro, invece, nessuna comunicazione deve essere fatta.
- Articolo 13 – Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
È dal 1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022, che si applica il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.
- Articolo 14 – Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Più tempo per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione: non più venti giorni, come previsto dal Dpr 131/1986, ma trenta.
- Articolo 15 – Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo
Nella legge di Stabilità 2014, il Dl inserisce un nuovo comma, che prevede la possibilità di ampliare le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.
- Articolo 16 – Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori
Per le comunicazioni relative ad operazioni effettuate dal 2021, viene fissata a 5mila, rispetto alla precedente soglia di 15mila, il limite sopra il quale vige l’obbligo, da parte di banche ed intermediari finanziari, di segnalare all’Agenzia delle entrate e di trasmettere i dati relativi alle transazioni da e per l’estero eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
- Articolo 17 – Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti
Il Dl cancella l’obbligo per le Pa e per gli enti pubblici di comunicare all’Anagrafe tributaria gli estremi del contratto di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
- Articolo 18 – Modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
Il decreto ridisegna l’esenzione Iva, che precedentemente riguardava le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del TU delle leggi sanitarie, approvato con Rd n. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.
La nuova norma applica, invece, l’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, come sopra individuate. L’esenzione, continua la norma di nuovo conio, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso, ad esempio, da ente ospedaliero, clinica o casa di cura convenzionata quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trovi applicazione l’esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Viene, in questo modo, ampliato il regime dell’esenzione, focalizzandosi sul soggetto che eroga la prestazione sanitaria, rispetto all’elemento oggettivo della “cura della persona”, valorizzato nella precedente previsione.
Il Dl estende l’aliquota Iva del 10%, prima limitata alle sole prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive (quali alberghi, motels eccetera) nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari, anche ad altre prestazioni, quali quelle di alloggio rese agli accompagnatori dei soggetti ricoverati e da case di cura non convenzionate.
- Articolo 19 – Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali dovevano presentare la dichiarazione Imu, il cui modello è approvato con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Anci, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il Dl Semplificazioni prevede adesso che è il Ministero, e non più il Ministro, che emana il decreto in questione.
- Articolo 20 – Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef ai nuovi scaglioni dell’Irpef
Il Dl Semplificazioni, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef con i nuovi scaglioni dell’imposta differisce il termine entro cui i comuni modificano gli scaglioni dal 31 marzo 2022 (o entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in caso di scadenza successiva) al 31 luglio 2022.
Si ricorda che i nuovi scaglioni Irpef sono i seguenti:
- fino a 15.000 euro, 23%
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%
- oltre 50.000 euro, 43%.
In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, continua il Decreto, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
Viene, inoltre, regolato il caso in cui i comuni nei quali nel 2021 risultino vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottino tempestivamente la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito, per l’anno 2022 l’addizionale in parola si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
- Articolo 21 – Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione
L’integrazione logistica fra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione è implementata, con l’introduzione di un nuovo comma nell’articolo 1 Dl n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, che ha disposto la soppressione di Equitalia e l’istituzione del nuovo ente che svolge le funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale. In particolare, l’Agenzia delle entrate – Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l’Agenzia delle entrate, anche in caso di utilizzo a titolo gratuito di beni demaniali oppure, previo rimborso della quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte di enti previdenziali.
Se richiesto dall’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del demanio, specifica la norma di nuovo conio, considera congiuntamente i fabbisogni espressi sia dall’Agenzia delle entrate che dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.
- Art. 22 Proroga del meccanismo di inversione contabile
La nuova norma proroga al 31 dicembre 2026 (dal 30 giugno 2022) il meccanismo di inversione contabile – per cui è tenuto all’assolvimento dell’imposta il destinatario di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato – per una serie di operazioni e, segnatamente per:
- le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al Dpr n. 641/1972
- le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/Ce
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a) Dpr n. 633/1972.
- Art. 23 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
Il decreto conferisce un credito di imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 non solo alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, ma genericamente per farmaci.
In questo modo, viene ampliata la platea dei soggetti che possono fruire del bonus, incentivando la ricerca farmaceutica e vaccinale.
Il Dl puntualizza che, per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta in questione, si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del Decreto del Mise del 26 maggio 2020, che, tra l’altro, richiama le categorie generali di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Inoltre, al fine di favorire condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione, continua il Dl, può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista per simili attività dalla legge n. 160/2019.
In ogni caso, specifica la norma di nuovo conio, la descritta certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il Dl, oltre ad istituire un apposito Albo dei certificatori tenuto dal Mise, rimanda poi ad un successivo Dpcm, che dovrà individuare i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della descritta certificazione.
La certificazione – viene specificato – esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata; inoltre, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli. 5. La certificazione, inoltre, è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise.
- Articolo 24 – Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
Il Dl Semplificazioni completa le disposizioni di natura fiscale estendendo all’anno 2022, fattispecie che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché che prevedano ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Detti indici, si ricorda, esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, anche per consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.
Pertanto, stabilisce il decreto in commento, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Infine, gli indici sono approvati con decreto del Mef, non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
In sintesi, viene previsto un periodo di “osservazione” più lungo, al fine di meglio contemperare gli indici in questione.
- Articolo 25 – Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande alcooliche
In seno al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Dlgs. 504/1995), il decreto stabilisce che le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con un decreto del Mef da emanare, sentito il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all’evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonchè di tracciabilità dell’alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.
- Articolo 26 – Modifiche all’art. 104 Dlgs 117/2017
Per quanto concerne il Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), il Dl “Semplificazioni fiscali” dispone che la normativa, applicata in via transitoria dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano agli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico nazionale, a decorrere dall’operatività di quest’ultimo.
- Articolo 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021
In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati – i termini di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, Dm n. 115/2017, in scadenza:
– dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
– dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
Spostato anche dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.
La norma in questione contiene, inoltre, una proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per l’anno d’importa 2021. Il termine è ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta.
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