17 Giugno 2022
Dalla specificità delle cooperative, la modifica di tre principi contabili
L’Organismo italiano di contabilità (Oic), lo scorso 9 giugno, ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali necessari a disciplinare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Dato il numero limitato delle modifiche, già sottoposte a consultazione, piuttosto che emanare un principio contabile ad hoc per le cooperative, l’Oic ha preferito intervenire con emendamenti ai principi generali esistenti.
Nello specifico, i principi contabili interessati sono: Oic 28 (Patrimonio netto), Oic 9 (Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali) e Oic 12 (Composizione e schemi del bilancio di esercizio).
La novità principale è legata al trattamento contabile dei ristorni ai soci, previsti dall’articolo 2545-sexies del codice civile. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa.
In mancanza di una specifica previsione normativa, nella prassi si sono venute a creare due diverse modalità operative per la contabilizzazione dei ristorni: alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche di ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico; altre, invece, contabilizzano i ristorni nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione ai soci come una distribuzione di utili.
L’Oic, nell’emendamento del principio contabile 28, è intervenuto sul tema, optando per una soluzione principle-based, fondata sull’esistenza, o meno, alla data di chiusura dell’esercizio, di un’obbligazione a erogare il ristorno, derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della cooperativa, ai soci.
In caso di obbligo a erogare il ristorno, questo dovrà essere rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore. L’imputazione verrà iscritta come costo o come rettifica di ricavo, secondo la natura del ristorno, con contropartita tra i debiti. Ad esempio, nel caso di cooperative di lavoro e conferimento, il ristorno andrà a integrare i costi dell’esercizio, mentre nel caso delle cooperative di consumo, a rettificare i ricavi.
Viceversa, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento non prevedono un obbligo, il ristorno al socio dovrà essere contabilizzato al pari di una distribuzione di utile, nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla ripartizione.
Al riguardo si evidenzia che, a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma proporzionali agli scambi avvenuti tra cooperativa e socio, e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.
Gli altri punti affrontati negli emendamenti riguardano:
- la classificazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa previste dalla legge n. 59/1992, che devono essere iscritte, al pari delle altre categorie di azioni, nel capitale sociale delle società cooperative (Oic 28 nuovo paragrafo 9A) dando evidenza, nella nota integrativa, del numero e del valore nominale (modifica al paragrafo 41)
- le modalità di impairment test per le cooperative che tengono conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve (Oic 9)
- le specifiche indicazioni da inserire in nota integrativa (ex articoli 2513 e 2545-sexies del codice civile (Oic 12). Sul punto l’Organismo italiano di contabilità ha ritenuto di confermare la prassi già consolidata, che vede le società cooperative, rientranti nella categoria delle micro-imprese e che non redigono la nota integrativa, fornire le informazioni in calce allo stato patrimoniale.
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