Normativa e prassi

30 Maggio 2022

Centro operativo di Pescara, punto di contatto recupero crediti

Con il provvedimento del 30 maggio 2022, siglato dal direttore Ruffini, l’Agenzia individua il Centro Operativo di Pescara come ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di debitori non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale nel territorio dello Stato.

Il Centro operativo, spiega il documento di prassi, già ha competenza in relazione a molteplici attività operative relative la gestione dei rapporti con i non residenti, tra cui la gestione dei rimborsi Iva.

In base alla direttiva Ue n. 2010/24, ai fini del recupero nello Stato membro adito ogni credito, per cui è stata presentata una domanda di recupero, è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della direttiva. Inoltre, l’autorità adita esercita le competenze che le sono conferite e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti relativi agli stessi dazi o le stesse imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della stessa direttiva.

Con decreto legislativo n. 149/2012 sono state recepite le disposizioni della direttiva Ue n. 2010/24, e l’articolo 8 ha previsto che gli uffici di collegamento, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con decreto del 28 febbraio 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con le Agenzie delle entrate e delle Dogane e dei Monopoli.
Anche in base ad altri accordi o convenzioni internazionali sottoscritti dall’Italia, che includono l’assistenza alla riscossione, è previsto che lo Stato adito adotti le misure necessarie al recupero dei crediti tributari dell’altro Stato come se si trattasse di crediti tributari propri.

L’ufficio Cooperazione internazionale, settore internazionale, della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale è il punto di contatto dell’Agenzia delle entrate in materia di mutua assistenza per il recupero dei crediti relativi ai tributi di competenza, nonché ufficio centrale di collegamento, in base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto Mef del 28 febbraio 2014.

Nell’ambito della sua attività di ufficio di collegamento, l’ufficio Cooperazione internazionale riceve le richieste di assistenza da parte degli Stati esteri e le trasmette alle rispettive strutture interne, che risultano competenti per il soggetto interessato dalla richiesta, per le ulteriori lavorazioni, tra cui l’iscrizione a ruolo dei crediti esteri o l’affidamento all’Agente della riscossione dei flussi informativi di carico.
Tuttavia, precisa il provvedimento odierno, la riscossione di imposte nei confronti di soggetti non domiciliati in Italia risulta ostacolata dal fatto che le norme in materia di formazione dei ruoli, e le relative procedure informatiche, prevedono necessariamente l’individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente.

Inoltre, nei casi in cui si debba procedere all’attivazione in ambito nazionale della procedura di riscossione di crediti esteri nei confronti di un soggetto non identificato fiscalmente nel territorio dello Stato, giustificata dalla presenza in Italia di beni, crediti o redditi dello stesso che possono essere oggetto di misure cautelari o esecutive, l’assenza di codice fiscale e domicilio fiscale del soggetto debitore estero determinano l’impossibilità di individuare l’ufficio competente e l’ambito territoriale dell’agente a cui affidare l’esecuzione delle richieste di assistenza ai fini del recupero coattivo.

In questi casi, la mancata individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente comportano, allo stato, l’impossibilità, per l’Ufficio Cooperazione internazionale di completare il ciclo di lavorazione delle richieste di assistenza pervenute.

Pertanto, tenuto conto della necessità di dare piena attuazione agli obblighi derivanti sia dall’appartenenza all’Unione europea, che dalla sottoscrizione di accordi o convenzioni che prevedono l’assistenza reciproca in materia di riscossione, il Centro operativo di Pescara viene individuato come ufficio competente per l’esecuzione delle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di soggetti debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente nel territorio dello Stato, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale in Italia, in considerazione del fatto che il Centro operativo già ha competenza in relazione a molteplici attività operative concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti, tra cui la gestione dei rimborsi Iva (articolo 38-bis-2 del Dpr n. 633/1972). L’attività di mutua assistenza alla riscossione sarà comunque svolta dal Cop nel rispetto delle previsioni della direttiva n. 2008/9/Ce.

L’Agenzia evidenzia, al riguardo, che le lavorazioni connesse all’esecuzione di richieste di assistenza alla riscossione pervenute dall’estero, nei confronti di soggetti non residenti o non domiciliati fiscalmente in Italia, rappresentano un’attività specialistica e a carattere seriale che può essere svolta dal Centro Operativo di Pescara al pari delle attività di riscossione già espletate e connesse ai controlli di competenza effettuati nei confronti di soggetti non residenti.

Per le controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Centro operativo di Pescara, punto di contatto recupero crediti

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