20 Maggio 2022
Se il ritardo è fisiologico, e lo è, il premio va a tassazione ordinaria
Il datore di lavoro che corrisponde – negli anni a disciplina invariata – ai propri dipendenti un premio legato all’efficienza aziendale, non nei termini previsti dalla trattativa sindacale ma, a causa della complessità della valutazione dei risultati raggiunti, in un momento successivo, deve assoggettare le somme alla tassazione ordinaria. Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 283 del 20 maggio 2022, dopo aver verificato la natura del ritardo.
In sostanza, l’istante, che eroga al proprio personale due tipologie di compensi legate all’attività svolta e al raggiungimento di prefissati obiettivi (incremento efficienza aziendale e gratifica di risultato), chiede all’Agenzia un parere in merito alle modalità di tassazione da applicare agli stessi compensi, in particolare, nel caso in cui tali remunerazioni non siano erogate nella tempistica costante stabilita dalla contrattazione collettiva. A parere dello stesso, entrambe le retribuzioni aggiuntive, quindi anche quella pagata in ritardo, dovrebbero essere assoggettare a tassazione separata tanto nell’ipotesi in cui “siano liquidate nell’anno successivo al periodo di riferimento, quanto nelle situazioni in cui l’erogazione avvenga nel secondo anno successivo”.
L’Agenzia non concorda. Infatti, perché sia applicabile l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, il quale prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, è necessaria la sussistenza di determinate situazioni.
Si possono verificare, ad esempio, situazioni di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti. Oppure “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Nel caso, invece, di ritardo fisiologico, dovuto per esempio a procedure complesse che rallentano i tempi di erogazione, rendendoli non conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta, i premi vanno a tassazione ordinaria.
Dalla documentazione integrativa presentata dall’istante, osserva l’Agenzia, si evince che le premialità in oggetto sono state erogate “negli anni a disciplina invariata” (da prima del 2015) e, pertanto, non sembra sussistere una causa giuridica sopravvenuta tale da giustificare la tassazione separata delle somme in argomento, senza verificare se il ritardo possa considerarsi fisiologico.
Infine conclude affermando che, qualora il pagamento delle somme avvenga in “ritardo” per effetto del processo di valutazione previsto dai contratti, le stesse debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria (cfr. risoluzioni nn. 377/2008 e n. 151/2017).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi
La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.
Attualità 7 Novembre 2025
False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi
In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.