Normativa e prassi

29 Aprile 2022

Scambi e trasporti internazionali, le nuove regole di non imponibilità

Con la risposta n. 229 del 28 aprile 2022, l’Agenzia chiarisce che le prestazioni di servizi relativi al carico, scarico, trasbordo e simili, quando non siano accessorie alla principale prestazione di traporto internazionale, beneficiano del regime di non imponibilità per il loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali, in quanto non trova applicazione la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall’articolo 5-septies del Dl n. 146/2021.

A porre il quesito è una società che opera nel settore del trasporto merci per conto terzi e nell’ambito della propria attività, anche se soltanto marginalmente, effettua prestazioni di servizi riconducibili alla categoria delle operazioni previste dall’articolo 9, comma 1, n. 5), del decreto Iva ovvero “servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili…”.
Fino a tutto il 2021, per tali prestazioni, verificata la rilevanza territoriale, ha emesso fatture in regime di non imponibilità Iva secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma1, n. 2), nei casi di prestazioni accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di beni eseguite dall’impresa stessa.
In caso contrario, ovvero in mancanza del requisito di accessorietà, applicava la non imponibilità ai sensi all’articolo 9, comma 1, n. 5), del Dpr n. 633/1972, una volta accertata la connessione delle prestazioni richieste con le previste operazioni di esportazione, transito, importazione temporanea, importazione.

Da quest’anno il regime per tali tipologie di operazione è stato rimodulato e l’istante chiede quale sia il corretto trattamento Iva applicabile a partire dal 1° gennaio 2022 alle prestazioni di carico, scarico e simili nei casi in cui tali servizi, sebbene connessi a operazioni (verificabili) di esportazione, transito, temporanea importazione, o importazione, non siano rese nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o di un prestatore di servizi indicati al n. 4) dell’articolo 9, né siano accessorie a prestazioni di trasporto.
Si tratta, infatti, di operazioni escluse dallo speciale regime di non imponibilità previsto per determinati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali dal più volte richiamato articolo 9 – che recepisce gli articoli 144 e 146 della direttiva n. 2006/112/Ce – a causa della modifica apportata dall’articolo 5-septies, comma 1, del Dl 146/2021, che ha aggiunto il comma 3 alla stesura precedente della norma.

Al riguardo, con la sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, la Corte di giustizia Ue ha chiarito che la norma “deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi … relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”.
E l’Agenzia delle entrate prosegue il discorso della Cgue con la circolare n. 5/2022 in cui si precisa che “la finalità dell’esenzione in esame è quella di garantire che siano tassati presso il luogo di destinazione sia i beni destinati al difuori dell’Unione, sia le connesse prestazioni di trasporto. Secondo la Corte di Giustizia, al fine di rientrare nell’ambito dell’esenzione, tali ultimi servizi, tuttavia, non solo devono contribuire all’effettiva realizzazione di un’operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni” (vedi articolo “Decreto fiscale e disciplina Iva, come applicare le nuove regole”).

In sintesi, le norme di esenzione sono deroghe eccezionali alla disciplina generale di tassazione e devono essere interpretate in modo restrittivo sia dagli operatori che dagli Stati per non entrare in contrasto con la direttiva Iva.
L’ordinamento interno, adeguandosi alle indicazioni Ue, da 1° gennaio 2022, ha ristretto l’ambito applicativo dell’articolo 9, primo comma, n. 2) ai servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, solo se resi, come già detto, nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o del prestatore dei servizi di cui al n. 4) dello stesso primo comma (in sostanza nei confronti dello spedizioniere).
In definitiva, quindi, dal 2022, non possono beneficiare del regime agevolativo le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa, affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo.

Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, come sostenuto dall’istante, i servizi di carico, scarico, trasbordo e simili effettuati dalla società sono non imponibili ai fini Iva soltanto se accessori rispetto alla prestazione principale di trasporto resa dalla stessa impresa nei confronti dello stesso committente, in quanto attratti nel regime di non imponibilità dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 9, primo comma, n. 2), perché seguono le stesse regole di favore della prestazione principale in base al principio di accessorietà.

Il dubbio dell’istante riguarda però la possibilità di considerare accessorie le stesse prestazioni nel caso in cui siano eseguite da un soggetto diverso dall’istante oppure perché rese a un operatore diverso dal committente delle prestazioni di trasporto.
Al riguardo l’amministrazione ritiene che i paletti posti dalla rettifica apportata alla norma agevolativa debbano essere interpretati in modo strettamente letterale.
Per cui secondo l’Agenzia nel caso in cui le operazioni oggetto dell’interpello (carico, scarico eccetera) non possano essere considerate accessorie alla principale prestazione di trasporto internazionale, usufruiscono del regime di non imponibilità per il loro carattere oggettivo di servizi connessi agli scambi internazionali, non trovando applicazione la limitazione relativa al requisito soggettivo introdotta dall’articolo 5-septies del Dl n. 146/2021.

Scambi e trasporti internazionali, le nuove regole di non imponibilità

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