Analisi e commenti

14 Aprile 2022

Ulteriori tre mesi di validità ai buoni per i servizi termali

 L’ articolo 6 del Dl 4/2022 (“decreto Sostegni-ter”), nella versione definitivamente licenziata dal Parlamento, sposta a metà anno la scadenza ultima per adoperare i “bonus terme”, inizialmente differita al 31 marzo. Il rinvio scaturisce dalla considerazione che le misure restrittive anti Covid hanno reso assai difficoltoso, quando non impossibile, usare i buoni, tant’è che quasi la metà di quelli emessi risulta ancora non sfruttata.

La genesi nel “decreto Agosto”
A dare il la al “bonus terme” è stato l’articolo 29-bis del Dl 104/2020 che, per mitigare la crisi economica del sistema termale-minerario italiano derivante dall’emergenza epidemiologica, ha istituito, presso il ministero dello Sviluppo economico, un fondo finalizzato alla concessione di contributi per l’acquisto di servizi termali. A tale iniziativa sono stati destinati 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 18 milioni per il 2021, cifra, quest’ultima, che è stata successivamente integrata dal “decreto Sostegni” con 5 altri milioni di euro (articolo 6-quater, Dl 41/2021) e, ancora, dal “Sostegni-bis” con ulteriori 10 milioni (articolo 26, comma 6-quater, Dl 73/2021).
La norma istitutiva si è limitata a definire alcune caratteristiche dei buoni, precisando che gli stessi non sono cedibili e che, per il beneficiario, non costituiscono reddito imponibile né sono rilevanti per la determinazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Tutto il resto, criteri e modalità attuative della misura agevolativa, è stato demandato a un decreto ministeriale.

Lo sviluppo nel Dm attuativo
La cornice normativa di riferimento per l’incentivo all’acquisto di servizi termali è stata completata dal decreto Mise 1 luglio 2021. Questi i punti salienti del provvedimento:

  • il bonus è pari al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. Si traduce, quindi, in uno sconto sul costo complessivo delle prestazioni fruite; pertanto, se questo supera il massimale, l’importo eccedente è a carico dell’utente
  • ciascun cittadino può usufruire di un unico buono, anche qualora l’importo riconosciuto sia inferiore al tetto di 200 euro
  • il buono è spendibile solo presso gli enti termali che si sono accreditati attraverso l’apposita piattaforma gestita da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (l’elenco delle terme accreditate è stato pubblicato il 2 novembre 2021). Vale per qualsiasi prestazione, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità
  • i cittadini interessati all’iniziativa hanno dovuto prenotare il buono presso uno degli enti accreditati che, verificata la capienza delle risorse, ha rilasciato la ricevuta dell’avvenuta prenotazione (l’ok all’operazione è stato dato l’8 novembre 2021 e i buoni sono stati assegnati secondo l’ordine cronologico di prenotazione fino a esaurimento delle risorse disponibili, avvenuto nel giro di poche ore)
  • il bonus andava fruito entro 60 giorni dalla prenotazione, a pena di decadenza della stessa, con conseguente rientro delle somme nella disponibilità del fondo
  • l’ente termale erogatore dei servizi, previa emissione della relativa fattura, poteva chiedere il rimborso del valore del buono sfruttato dall’utente al termine del ciclo di cure e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio della fruizione delle prestazioni. Successivamente, il “decreto Milleproroghe”, intervenendo direttamente sulla norma istitutiva dell’agevolazione, ha disposto che il rimborso possa essere richiesto non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali (articolo 12, comma 2, Dl 228/2021).

La reviviscenza nel “Sostegni-ter
Visto che tutte le prenotazioni sono avvenute nella giornata dell’8 novembre 2021 e che le stesse – come dispone il decreto attuativo – hanno un termine di validità di 60 giorni dalla loro emissione, i buoni andavano utilizzati entro l’8 gennaio 2022.
A causa, però, del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti necessarie misure restrittive adottate, tanti assegnatari del bonus non hanno potuto adoperarlo, tant’è che, alla prescritta scadenza dell’8 gennaio, quasi la metà delle prenotazioni risultava non evasa.
Da qui, per non danneggiare né gli utenti né le aziende del comparto, la concessione di un extra time per il loro utilizzo: il “decreto Sostegni-ter” ne ha differito l’utilizzabilità, inizialmente fino al 31 marzo e, durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del provvedimento, di ulteriori tre mesi, fino al 30 giugno 2022.

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