14 Aprile 2022
Concessioni demaniali: registro al 2% anche sull’ulteriore proroga
L’ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto fiscale (articolo 5, comma 3-bis del Dl n. 146/2021) che ha esteso da 12 a 24 mesi l’originaria proroga sancita dal Decreto rilancio, deve essere denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga. Successivamente l’Ufficio provvederà a liquidare l’imposta di Registro nella misura del 2% anche per il nuovo periodo della concessione. È la sintesi della risposta n. 192 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello volta a conoscere il corretto adempimento dell’imposta di registro sul periodo di estensione della concessione demaniale previsto dal legislatore. L’istante, nel dettaglio, chiede se “nel caso in cui il calcolo dell’imposta (…) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi“, si possa escludere ogni altro adempimento tributario.
La disposizione di favore riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, rilasciate per le aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto passeggeri.
L’Agenzia ricorda che il Testo unico del registro (articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986) prevede il pagamento dell’imposta di registro sulle concessioni demaniali, nella misura del 2% sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
Lo stesso Tur prevede, inoltre, che in caso di proroga tacita le parti hanno l’obbligo di denunciare entro 20 giorni l’ulteriore periodo di durata del rapporto e pagare la relativa imposta nel momento in cui il contratto è diventato vincolante per il nuovo periodo (articolo 36, comma 3, Dpr n. 131/1986). Con precedente interpello era già stato chiarito che per effetto della proroga le parti erano tenute a denunciare l’estensione della concessione e versare la relativa imposta (risposta n. 325/2021)
Nel caso in esame l’Agenzia evidenzia che analogamente a quanto disposto con la precedente prassi, sulla base della citata disposizione del Tur, le parti sono obbligate a denunciare, all’ufficio che ha registrato l’atto originario, la volontà di voler fruire dell’estensione concessa dalla norma. La denuncia dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga.
Successivamente, l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% del canone pattuito, tenendo conto della proroga di ulteriori 12 mesi, come previsto dal citato articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.