Normativa e prassi

6 Aprile 2022

Irpef ad aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato

L’incentivo erogato al dirigente nell’anno successivo a quello di maturazione perché così è stabilito nell’accordo siglato da datore di lavoro e rappresentanza sindacale, non può essere qualificato come emolumento arretrato pagato in “ritardo” per sopraggiunta “causa giuridica”, di conseguenza, la somma è sottoposta a tassazione ordinaria e non separata. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022.

Il caso esaminato riguarda il quesito di una società che a maggio 2021 ha rinnovato, con la rappresentanza sindacale, il Ccnl. In tale occasione è stato rimodulato l’incentivo (Mbo) massimo erogabile ai dirigenti per il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati. L’accordo prevede che il premio venga corrisposto nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi.
L’istante chiede se alla somma in questione vada applicata la tassazione ordinaria o separata in quanto riferibile a periodi d’imposta precedenti.

La società ritiene applicabile la norma del Tuir (articolo17, comma 1, lettera b), del Tuir) che prevede una deroga al “principio di cassa” in base al quale, ordinariamente, le retribuzioni erogate ai dipendenti sono rilevanti ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità dei lavoratori.

La norma richiamata dall’istante è stata introdotta per attenuare gli effetti negativi dei pagamenti di emolumenti arretrati, derivanti della progressività dell’imposta sui redditi. In particolare, la disposizione prevede un regime di tassazione separata nei casi in cui il ritardo è determinato da ipotesi ben precise. La deroga può essere infatti applicata quando l’erogazione è avvenuta in un anno diverso da quello della prestazione a causa di leggi, contratti collettivi di lavoro, sentenze o atti amministrativi sopraggiunti o altre cause non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o dei suoi dipendenti.
Nello dettaglio, la tassazione separata è ammesse per cause di “carattere giuridico” (leggi, sentenze, contratti collettivi, eccetera) che escludono un possibile accordo strumentale tra le parti circa il ritardato pagamento, oppure al verificarsi di “oggettive situazioni di fatto” che impediscono al sostituto d’imposta l’erogazione delle retribuzioni nei tempi ordinari.
Il regime non è mai applicabile quando il ritardo risulta “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici necessari per la corresponsione dei compensi.
Nel caso di impedimenti giuridici non occorre effettuare accertamenti per stabilire se il posticipo è di natura “fisiologica”, viceversa la verifica deve essere sempre effettuata se dipende da “oggettive situazioni di fatto” (circolari n. 23/1997 e n. 55/2001, risoluzione n. 43/2004).

Nella vicenda descritta nell’interpello i tempi di pagamento dell’incentivo sono espressamente chiariti nel verbale di accordo tra le parti. Il contratto precisa infatti che l’erogazione del premio Mbo, a decorrere dagli incentivi spettanti per il 2021, avverrà nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno (per l’anno 2021, quindi, nel 2022).

I termini di pagamento sono stabiliti, quindi, nel contratto siglato dalle parti, di conseguenza, ritiene l’Agenzia, non è possibile identificare la somma quale “emolumento arretrato” qualificazione che ammetterebbe l’applicazione del regime di tassazione separata. In conclusione, non è riscontrabile nella vicenda, come invece sostenuto dall’istante, alcun “ritardo” nel pagamento per sopraggiunta “causa giuridica” e il premio deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Irpef ad aliquota ordinaria se il premio non è un arretrato

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto