Normativa e prassi

6 Aprile 2022

Dotazioni di bordo a non armatori: chiarimenti sulla non imponibilità

La cessione di compressori, pompe, filtri e ricambi per navi, effettuata da una società esportatrice non residente, ma identificata ai fini Iva in Italia, nei confronti di acquirenti Ue ed extra-Ue privi della qualifica di armatore, che a cura del cedente e su incarico del cessionario trasportano i beni fuori dalla Ue, rientra, in linea di principio, nel regime di non imponibilità Iva, indipendentemente dal fatto che i beni siano ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.

L’Agenzia argomenta l’affermazione nella risposta n. 174 del 6 aprile 2022. Nel documento, osserva che, in generale, secondo l’articolo 8-bis, lettera d), del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), le cessioni di apparati motori e di parti di ricambio, nonché le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili, se effettuate unicamente a favore dell’armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo. L’agevolazione, quindi, non è ammessa quando la cessione di questi beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.

In particolare, le cessioni di beni indicate nell’articolo 8-bis rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso solo se non costituiscono esportazioni ai sensi del precedente articolo 8, per l’applicazione del quale non rilevano né lo Stato ove è stabilito il cedente – che deve essere un esportatore, come chiarito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli nelle note del 15 ottobre 2018 e del 22 novembre 2019 – né quello ove è stabilito ai fini Iva l’acquirente. Inoltre, i beni devono trovarsi in Italia ed essere trasportati dal territorio dello Stato verso un Paese extra-Ue, con la consegna degli stessi fuori dal territorio doganale dell’Ue.

Nel caso prospettatole, l’istante è una società non residente, identificata ai fini Iva in Italia, per attività di commercio all’ingrosso di beni utilizzati nel settore marittimo, quali dotazioni di bordo, che intende cedere i prodotti acquistati da rivenditori italiani e custoditi in un magazzino ubicato sul territorio, ad acquirenti (soggetti Iva) Ue ed extra-Ue, privi della qualifica di armatore. Questi, a loro volta, effettueranno il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della Ue a cura del cedente e su incarico dei cessionari.

Quindi, in base a quanto prima chiarito, l’Agenzia ritiene che la cessione prospettata, in linea di principio, rientri nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 del decreto Iva, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale.

Le cessioni destinate, invece, in altri Stati membri della Ue sono “cessioni intracomunitarie non imponibili”, disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del Dl n. 331/1993.

Dotazioni di bordo a non armatori: chiarimenti sulla non imponibilità

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto