6 Aprile 2022
Dotazioni di bordo a non armatori: chiarimenti sulla non imponibilità
La cessione di compressori, pompe, filtri e ricambi per navi, effettuata da una società esportatrice non residente, ma identificata ai fini Iva in Italia, nei confronti di acquirenti Ue ed extra-Ue privi della qualifica di armatore, che a cura del cedente e su incarico del cessionario trasportano i beni fuori dalla Ue, rientra, in linea di principio, nel regime di non imponibilità Iva, indipendentemente dal fatto che i beni siano ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.
L’Agenzia argomenta l’affermazione nella risposta n. 174 del 6 aprile 2022. Nel documento, osserva che, in generale, secondo l’articolo 8-bis, lettera d), del decreto Iva (Dpr n. 633/1972), le cessioni di apparati motori e di parti di ricambio, nonché le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili, se effettuate unicamente a favore dell’armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo. L’agevolazione, quindi, non è ammessa quando la cessione di questi beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.
In particolare, le cessioni di beni indicate nell’articolo 8-bis rientrano nell’ambito di applicazione dello stesso solo se non costituiscono esportazioni ai sensi del precedente articolo 8, per l’applicazione del quale non rilevano né lo Stato ove è stabilito il cedente – che deve essere un esportatore, come chiarito dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli nelle note del 15 ottobre 2018 e del 22 novembre 2019 – né quello ove è stabilito ai fini Iva l’acquirente. Inoltre, i beni devono trovarsi in Italia ed essere trasportati dal territorio dello Stato verso un Paese extra-Ue, con la consegna degli stessi fuori dal territorio doganale dell’Ue.
Nel caso prospettatole, l’istante è una società non residente, identificata ai fini Iva in Italia, per attività di commercio all’ingrosso di beni utilizzati nel settore marittimo, quali dotazioni di bordo, che intende cedere i prodotti acquistati da rivenditori italiani e custoditi in un magazzino ubicato sul territorio, ad acquirenti (soggetti Iva) Ue ed extra-Ue, privi della qualifica di armatore. Questi, a loro volta, effettueranno il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della Ue a cura del cedente e su incarico dei cessionari.
Quindi, in base a quanto prima chiarito, l’Agenzia ritiene che la cessione prospettata, in linea di principio, rientri nel regime di non imponibilità di cui all’articolo 8 del decreto Iva, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo. Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale.
Le cessioni destinate, invece, in altri Stati membri della Ue sono “cessioni intracomunitarie non imponibili”, disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del Dl n. 331/1993.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.