28 Marzo 2022
Bonus investimenti in pubblicità, prenotazioni fino al 31 marzo
Non si può più rimandare, è tempo di prenotare il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, realizzate o da effettuare nel 2022.
La comunicazione deve essere inviata entro giovedì 31 marzo, direttamente dall’interessato o tramite un intermediario abilitato, dall’apposita piattaforma accessibile, dallo scorso 1° marzo, dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso “Servizi – Agevolazioni – Comunicazione credito d’imposta investimenti pubblicitari”, tramite Spid, Cie, Cns, Entratel o Fisconline. Modello e istruzioni per la compilazione sono disponibili sui siti dell’Agenzia delle entrate e del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Nella comunicazione devono essere segnalate le somme investite o da investire nell’anno in corso distinte per mezzo utilizzato ossia stampa, emittenti tv o radio.
Anche in relazione alle spese sostenute nel 2022, come per il 2020 e 2021, causa Covid-19, è stato rimosso, a differenza da quanto prevede la norma a regime, il paletto dell’incremento minimo dell’1% rispetto alle campagne realizzate nell’anno precedente e il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% della spesa sostenuta. L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. Nel dettaglio, delle risorse disponibili, 65 milioni di euro sono destinati alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici, anche telematici, e 25 milioni di euro per l’acquisto di spazi su emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Non danno accesso all’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia e quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo (Dpcm n. 90/2018).
Appuntamento al 2023 per la conferma degli investimenti e dell’incentivo
Dopo lo stop all’invio delle prenotazioni, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria forma un primo elenco contenente i soggetti che hanno richiesto l’incentivo e la percentuale del credito fruibile da ciascuno in base al riparto delle risorse spendibili. Nel caso in cui la dote non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il credito è assegnato in misura proporzionale al bonus astrattamente spettante.
Il bonus effettivamente utilizzabile sarà stabilito il prossimo anno, a investimenti terminati. Chi ha prenotato l’incentivo, infatti, dovrà inviare, tra il 1° il 31 gennaio 2023, una dichiarazione sostitutiva, predisposta ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, con cui attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata a marzo 2022 sono stati effettivamente realizzati nel corso del 2022 nel rispetto della norma agevolativa.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Dopo il via libera, non resta che procurarsi un F24
Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.
L’incentivo è alternativo e non cumulabile per le stesse spese con altre agevolazione riconosciute da disposizioni statali, regionali o europee salvo diversa disposizione di legge, e deve essere riportato nella dichiarazione del periodo d’imposta per cui è riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.
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