Art. 1 (modificato) Misure di sostegno per le attività chiuse |
Slitta di un mese, dal 16 settembre al 16 ottobre 2022, il termine entro cui gli esercenti attività d’impresa, arte o professione destinatari delle misure restrittive dettate dal “decreto Natale” (articolo 6, Dl 221/2021) dovranno effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti dello scorso mese di gennaio sospesi per effetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame. Si tratta delle somme dovute a titolo di Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati e delle trattenute addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. Ricordiamo che il “decreto Natale” ha vietato, dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, lo svolgimento di feste, eventi e concerti comportanti assembramenti in spazi aperti e ha sospeso fino al 10 febbraio 2022 (come stabilito in fase di conversione, rispetto all’iniziale 31 gennaio) le attività svolte in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (comma 3 – modificato). |
Art. 3 (modificato) Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
Demandato all’Istat il compito di individuare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter”, uno specifico codice Ateco per ciascuna attività d’impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, i cui operatori rientrano tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto (per complessivi 40 milioni di euro nel 2022) destinati alle imprese attive nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’Horeca (Hotellerie-Restaurant-Catering). Vi accede chi, nel 2021, ha subìto un calo dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019; per le imprese costituite nel 2020, il confronto avviene tra l’ammontare medio dei mesi di quell’anno successivi all’apertura della partita Iva e l’ammontare medio mensile del 2021 (comma 2-bis – nuovo). |
Introdotta la possibilità di estendere ai fini civilistici gli effetti della revoca fiscale, anche parziale, di una rivalutazione già effettuata. La disposizione si collega alla modifica apportata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 622-624, legge 234/2021) alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel “decreto Agosto” (articolo 110, Dl 104/2020), che ha fissato nuovi limiti alla deduzione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali (marchi e avviamento), consentendola, per ciascun periodo d’imposta, nella misura di un cinquantesimo, invece dell’ordinario ammortamento per diciottesimi. Quest’ultimo può essere mantenuto pagando un’imposta sostitutiva del 12, 14 o 16% (a seconda dell’entità dei maggiori valori), al netto del 3% versato per il riallineamento. In ogni caso, chi ha già effettuato la rivalutazione alla data di entrata in vigore della legge di bilancio può revocare la scelta, secondo le modalità stabilite da un provvedimento delle Entrate, e le somme pagate possono essere chieste a rimborso o compensate tramite F24. Adesso, viene permesso di annullare l’operazione anche ai fini civilistici, consentendo di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione precedentemente effettuata. Nelle note al bilancio andrà fornita adeguata informativa sugli effetti prodotti dall’esercizio della revoca (comma 3-bis – nuovo). |
Vista la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e ravvisata la necessità di sviluppare nuove modalità per valorizzare e promuovere tali attività, l’Istat, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni ter”, dovrà provvedere a una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco (comma 4-bis – nuovo). |
Art. 4 (modificato) Fondo unico nazionale per il turismo |
Per il 2022, sale a 105 milioni di euro (rispetto ai 100 del testo originario) l’incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, istituito dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 366, legge 234/2021). Le nuove risorse sono così ripartite: 60,7 milioni per l’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, compresi quelli per lavoro stagionale, stipulati nel primo trimestre del 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2,5 milioni per le imprese, non svolgenti servizio pubblico, autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 milioni per sostenere la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno registrato un calo del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto a quello del 2019 (vengono ora inclusi anche gli operatori costituiti o autorizzati dopo il 1° gennaio 2020) (comma 1 – modificato). Sono poi destinati 2 milioni di euro alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva (comma 2-bis – nuovo). Infine, a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, è previsto, nel limite di minori entrate contributive per 56,25 milioni di euro, l’esonero dalla contribuzione previdenziale a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti all’Inail) fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e va applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (commi da 2-ter a 2-septies – nuovi). |
Art. 4-bis (nuovo) Riconoscimento degli incentivi di cui all’articolo1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 |
Esteso il perimetro di applicazione degli incentivi (credito d’imposta dell’80% e contributo a fondo perduto per un importo massimo di 40mila euro, eventualmente innalzabile, in presenza di determinate condizioni, anche fino a 100mila euro) introdotti dall’articolo 1 del Dl 152/2021 a favore degli operatori del settore turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che, tra il 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore di quel decreto) e il 31 dicembre 2024, effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione d’impresa (vedi “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”). Tra gli interventi agevolabili vengono aggiunte le installazioni di unità abitative mobili (comprese quelle con meccanismi di rotazione) e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti (roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, ecc.), purché previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, se previsto, paesaggistico. |
Art. 5 (modificato) Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili |
Ampliata la platea dei destinatari del “bonus affitti” 2022, spettante, per i mesi da gennaio a marzo, alle imprese del settore turistico che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (vedi “Sostegni-ter – 4: gli aiuti erogati sotto forma di credito d’imposta”). A seguito della modifica introdotta durante la conversione in legge del decreto, possono accedervi anche le imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice Ateco 93.11.20). |
Art. 5-bis (nuovo) Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali |
Estesa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal “decreto Agosto” (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, Dl 104/2020) per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti “solari”), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. La norma originaria era già stata modificata dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 711, legge 234/2021), che ha permesso di sospendere l’ammortamento anche per l’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, limitandola, però, ai soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo; subito dopo, il “Milleproroghe” ha eliminato tale condizione (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 228/2021). Ora, la misura agevolativa è confermata anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022. Chi si avvale della sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. |
Art. 6 (modificato) Buoni per servizi termali |
Differita al 30 giugno 2022, tre mesi in più rispetto al 31 marzo indicato nel testo originario del decreto, l’utilizzabilità dei buoni per l’acquisto di servizi termali, misura con cui il “decreto Agosto” riconosce agli utenti prenotati uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi fruiti, fino a un massimo di 200 euro (articolo 29-bis, Dl 104/2020). La disposizione – sottolinea la relazione illustrativa – cerca di evitare le conseguenze derivanti dal prolungarsi dell’emergenza sanitaria, visto che le necessarie misure restrittive adottate hanno reso difficoltoso, se non impossibile, sfruttare i buoni, tant’è che quasi la metà di quelli emessi non è stato usato entro il termine dell’8 gennaio 2022 (sessanta giorni dal 9 novembre 2021, data in cui le prenotazioni fatte attraverso gli enti termali accreditati hanno esaurito le risorse disponibili – vedi “Bonus terme: tutto pronto per stabilimenti e utenti”). Per non danneggiare né gli utenti né le aziende del comparto, i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti all’8 gennaio 2022, saranno utilizzabili fino al 30 giugno. |
Art. 6-ter (nuovo) Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti |
Ampliato il perimetro di applicazione del regime opzionale dettato dall’articolo 24-ter del Tuir per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione entro i 20mila abitanti o in uno dei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 o 2017 (allegati 1, 2 e 2-bis al Dl 189/2016) con non più di 3mila abitanti. I pensionati neoresidenti possono assoggettare i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, anziché alla tassazione Irpef ordinaria, a un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione (massimo nove anni). Adesso, vengono inclusi anche i territori interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (terremoto in Abruzzo) ed è fissato un limite demografico unico: il comune in cui ci si sposta deve avere una popolazione non superiore a 20mila abitanti. |
Art.10-ter (nuovo) Disposizioni in materia di perizie tecniche |
In materia di “bonus investimenti”, apportate modifiche alle norme disciplinanti la perizia tecnica nell’ambito del settore agricolo. La stessa può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (articolo 1, comma 195, legge 160/2019; articolo 1, comma 1062, legge 178/2020). |
Art.10-quater (nuovo) Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022 |
In relazione alle spese sostenute nel 2021 nonché alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è concesso un ulteriore extratime (il termine ordinario del 16 marzo era già stato prorogato al 7 aprile dal provvedimento 3 febbraio 2022) per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (articolo 121, Dl 34/2020). La scadenza è ora spostata al 29 aprile 2022 (comma 1). Conseguentemente, considerato che i dati delle opzioni relative ai bonus edilizi contribuiscono anche alla predisposizione delle dichiarazioni precompilate, è differito pure il termine a partire dal quale le stesse saranno rese disponibili online dall’Agenzia delle entrate. Quest’anno, pertanto, la precompilata potrà essere visionata dal 23 maggio 2022, anziché dall’ordinario 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2). |
Art.10-quinquies (nuovo) Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio |
Ancora una chance per quanti, pur aderendo ad alcuni istituti definitori, non hanno rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. Nel dettaglio, si tratta della “rottamazione” dei ruoli (articoli 3 e 5, Dl 119/2018), compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea, come i dazi doganali, e l’Iva riscossa all’importazione, nonché del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge 145/2018). I termini per rimediare all’irregolarità e incassare i benefici della “pace fiscale” sono già stati ripetutamente rinviati, per ultimo dal collegato fiscale alla legge di bilancio (articolo 1, Dl 146/2021 – vedi “Collegato fiscale 2022 – 1: riscossione con kit anti-crisi”). Ora, viene previsto che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente: – entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020 – entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021 – entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022. È anche tollerata una tardività massima di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018). |
Art. 14-bis (nuovo) Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita |
Istituito un fondo, con dotazione di 500mila euro per il 2022, per l’erogazione di un contributo finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica a favore delle famiglie e delle persone che utilizzano presso la propria abitazione apparecchiature medico-terapeutiche per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (supporto alla funzione cardio-respiratoria; funzione alimentare e attività di somministrazione; mezzi di trasporto e ausili per il sollevamento per disabili; dispositivi per la prevenzione e la terapia delle piaghe da decubito); sono inclusi i “gruppi di continuità” indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete, la continuità operativa delle medesime apparecchiature. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con Dpcm. |
Art. 22-bis (nuovo) Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’Imu per gli immobili inagibili |
Prolungata ancora una volta l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012. L’agevolazione, già concessa fino al 31 dicembre 2021, è ora estesa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022. |
Art. 28 (modificato) Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche |
In materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, la norma dettata dal testo di partenza (vedi “Sostegni-ter – 1: bonus edilizi, è consentita un’unica cessione”) viene integrata/sostituita con quella successivamente introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi” 13/2022 (vedi “Rivista e ammorbidita la stretta sulla cessione dei crediti edilizi”), ora abrogato. In estrema sintesi: dopo l’esercizio dell’opzione, sono possibili altre due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni); sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate. Trasfuse nel “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, comma 491 e seguenti, legge 228/2012) e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa (articolo 1, Dl 152/2021) nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale (articolo 4, Dl 152/2021), degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta visti per i bonus edilizi e quelli anti Covid. |
Art. 28-bis (nuovo) Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche |
Recepite le disposizioni che erano contenute nell’articolo 2 dell’abrogato Dl 13/2022: i delitti di truffa a danno dello Stato (articolo 640, secondo comma, n. 1, Codice penale) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) sono inseriti tra quelli per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è disposta la confisca allargata (articolo 240-bis); sempre in ambito penale, l’applicazione della disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis) è estesa a ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate; i tecnici abilitati che, nelle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi espongono informazioni false od omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione dell’intervento, oppure attestano falsamente la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono punibili con la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro, pena che può essere aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri; ogni intervento che richiede il rilascio di attestazioni o asseverazioni deve essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale pari al valore dell’intervento stesso. |
Art. 28-ter (nuovo) Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale |
Riproposta la disposizione recata dall’articolo 3 dell’abrogato Dl 13/2022 in riferimento all’utilizzabilità dei bonus edilizi e dei crediti emergenziali anti Covid sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti contro chi ne ha sfruttato illecitamente la disciplina della cessione: cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti sono utilizzabili entro gli ordinari termini (commi 3 degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando comunque il rispetto del limite annuale per l’utilizzo dei crediti medesimi. Durante il periodo di sequestro, restano fermi anche gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria. |
Art. 28-quater (nuovo) Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro |
Replicata la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato Dl 13/2022, che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro. Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità. |
Art. 28-quinquies (nuovo) Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali |
In materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell’ambito dell’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, viene ampliata la portata della disposizione dettata dall’articolo 12, comma 8, Dlgs 231/2007, secondo cui il segreto d’ufficio non può essere opposto all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia quando le informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale. Adesso, per migliorare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al Covid 19, viene previsto che il segreto non può essere opposto neanche ai servizi centrali (della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza – articolo 12, Dl 152/1991), nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni o analisi finanziarie della Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia) per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato (articoli da 270 a 270-septies, Codice penale). |