Normativa e prassi

21 Marzo 2022

La capogruppo controllata non “consolida” la controllante

La società controllante, ora controllata da una compagine di nuova costituzione esterna al gruppo, non può includere la stessa nella fiscal unit, all’interno della quale gioca il ruolo di consolidante. In sostanza, non può continuare ad agire come società consolidante nei confronti della nuova controllante. Per l’Agenzia, le disposizioni di riferimento non lo consentono (risposta n. 125 del 21 marzo 2022).

In particolare, la Spa istante, capogruppo di quattro società – sia nell’ambito del consolidato nazionale, ai fini della tassazione di gruppo, sia in quello della contabilità unificata dell’Iva – vorrebbe includere nel consolidato anche una nuova srl, creata attraverso il conferimento totale delle proprie partecipazioni per ottimizzare i risultati fiscali e uniformare le procedure amministrative, che attualmente la controlla.

Quindi, osserva l’Agenzia, il quesito concerne la corretta interpretazione della disciplina del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti del Tuir) e delle previsioni contenute nei decreti attuativi, con particolare riferimento alla possibilità di includere nella fiscal unit esistente – di cui l’istante è la società consolidante – la nuova costituita, divenuta capogruppo dopo il conferimento nella stessa delle partecipazioni dell’istante.
A tal proposito, riepiloga gli aspetti salienti della norma che, con specifico riferimento ai requisiti di accesso al regime, prevede il necessario esercizio dell’opzione congiuntamente tra una società (o ente) controllante e almeno una società controllata. Inoltre, la società (o l’ente) controllante deve disporre, fin dall’inizio del periodo di esercizio dell’opzione, del controllo previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti descritti nell’’articolo 120 del Tuir.

Poi, a maggior chiarezza, rimanda alla distinzione tra “controllante” e “controllate”, effettuata, in relazione alla natura giuridica dei soggetti ammessi all’opzione, con la circolare n. 53/2004 e a quella tra “controllante e controllate” e “consolidante e consolidata” del decreto ministeriale del 1° marzo 2018, secondo il quale:

  • “i termini «controllante» e «controllata» si intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi dell’articolo 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni” (articolo 1, lettera b)
  • “i termini «consolidante» e «consolidata», si intendono riferiti rispettivamente all’ente o società controllante, ovvero alla controllata designata dalla controllante non residente, e alla società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi dell’articolo 117 del testo unico”.

Tanto detto, è chiaro che la società non può esercitare l’opzione in qualità di consolidante con la sua controllante. Tale limitazione discende dalla circostanza che la controllante intermedia (cioè l’istante) difetta dei requisiti di controllo previsti dal codice civile e dall’articolo 120 del Tuir, nei confronti della propria controllante.
Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla stessa società istante; specularmente, la nuova srl rivestirebbe il ruolo di società controllante, nonché di consolidata dalla società controllata.
Tali incongruenze si porrebbero chiaramente in contrasto con la finalità della norma, che è quella di garantire che la consolidante – nel perimetro di consolidamento – sia comunque il soggetto passivo di più alto livello nella catena del controllo (circolare n. 40/2016).

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