9 Marzo 2022
Regime di adempimento collaborativo, potenziate le modalità operative
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le disposizioni per l’attuazione della seconda fase del regime di adempimento collaborativo introdotto con lo scopo di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare, il provvedimento odierno stabilisce le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime e le regole operative.
L’istituto è stato introdotto dall’articolo 3 del Dlgs n. 128/2015 e intende instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. L’obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
Come previsto dalla norma di riferimento, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione dell’istituto, mentre il Dm del 31 gennaio 2022, sempre del Mef, ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai soggetti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro (vedi articolo “Adempimento collaborativo, scende la soglia di accesso”).
Con il provvedimento odierno, quindi, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato quanto stabilito in materia di competenze nella fase di prima applicazione con il provvedimento del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative e potenziando le attività di gestione dell’istituto in vista di una progressiva estensione del regime.
In particolare, acquista forza il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle direzioni regionali, che hanno competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Dr di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, che divengono partecipi del processo di risk analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale. A quest’ultimo ufficio sono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 10 Marzo 2026
Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari
Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.