Normativa e prassi

3 Marzo 2022

L’immunità per i “membri dello staff” non vale per le altre attività

Un cittadino tedesco che nel 2019 si è trasferito in Italia per lavorare presso un “Centro” che rappresenta un’organizzazione intergovernativa indipendente, stabilendo la dimora abituale nel nostro Paese e la sede principale dei propri affari e interessi economici e sociali in Italia per la maggior parte del periodo di imposta 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia ed è tenuto, per tutti i redditi non ricadenti nel regime di esenzione previsto da un accordo siglato tra Governo della Repubblica italiana e il Centro, all’obbligo di assolvere l’Ivie e l’Ivafe. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 93 del 3 marzo 2022.

L’istante fa presente che né lui né la famiglia sono iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia, in quanto esonerati ai sensi della Clausola 11 paragrafo 1 lettera e) di un allegato al citato accordo. Tuttavia avendo la dimora abituale in Italia e possedendo diversi beni e attività all’estero chiede quale sia il corretto comportamento fiscale da tenere nel nostro Paese.

L’Agenzia dopo aver ricordato il concetto di residenza fiscale da cui conseguono gli obblighi tributari in Italia, incluse le regole sul monitoraggio fiscale, chiarisce che l’istante, in virtù della clausola citata, è esentato da qualunque forma di imposizione per stipendi, emolumenti e indennizzi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia presso “Centro”. Tuttavia, sebbene l’istante fruisca dell’esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta sia sui redditi percepiti dal Centro che su ogni reddito di fonte estera di cui risulta beneficiario durante l’esercizio dell’attività lavorativa presso il Centro, avendo dimora abituale e sede dei propri affari e interessi economici e sociali nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta, già a partire dal 2020, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia e, pertanto, soggetto a imposizione in Italia per tutti gli altri redditi non ricadenti nel suddetto regime di esenzione nonché in relazione all’obbligo di versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

In sintesi, l’istante è tenuto a compilare il quadro RW del modello “Redditi Pf” per gli investimenti e le attività detenute all’estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all’Ivie e all’Ivafe. Nel dettaglio dovrà presentare per il periodo di imposta 2020, una dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2022, provvedendo al relativo versamento delle imposte oltre interessi e sanzioni, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 7, Dpr n. 322/1998 (“Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”).

L’Agenzia infine rinvia, per le sanzioni e il ravvedimento riguardanti le violazioni commesse, alle misure contenute nei Dlgs n. 471/1997, n. 472/1997 e alla risoluzione n. 82/2020.

L’immunità per i “membri dello staff” non vale per le altre attività

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