Normativa e prassi

16 Febbraio 2022

“Rita”, le soluzioni dell’Agenzia spiegano la corretta tassazione

Con la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l’anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.

È un’associazione a chiedere chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), istituto, disciplinato dall’articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies Dlgs n. 252/2005, – che consente agli iscritti a una forma di previdenza complementare, al verificarsi di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione di una prestazione anticipata, in forma periodica, a partire dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Le norme citate prevedono per la Rita un regime fiscale agevolato, simile a quello delle ordinarie prestazioni complementari.

L’istante, nel dettaglio, chiede:
1. in caso di anticipazione erogata prima della Rita ad un iscritto soggetto al regime transitorio:
a) se sia possibile, in sede di erogazione della rendita, procedere al conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sull’anticipazione e se resti ferma l’imputazione dell’anticipazione secondo il criterio ribadito nella circolare n. 70/2007 (che ne stabilisce l’imputazione dapprima agli importi meno recenti e poi agli importi più recenti), oppure sia possibile imputare l’anticipazione a partire dagli importi più recenti, quelli, cioè, che non sono stati considerati ai fini della imputazione della Rita
b) in che termini e con quali modalità debba essere effettuato il conguaglio, a debito o a credito, anche nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta della Rita, non dovesse residuare alcun montante
2. se l’aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di Rita possa degradare, in ragione dell’aumento dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita medesima ovvero si cristallizzi al momento dell’accettazione della richiesta di erogazione della Rita
3. se, per le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, resti ferma l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%, prevista dall’articolo 6 legge n. 482/1985, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari ovvero trovi applicazione l’aliquota del 15%, degradabile fino al 9%, prevista dall’art. 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005.

La posizione dell’Agenzia
La Rita, spiega l’Amministrazione, risponde alla funzione di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca loro al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Relativamente ai requisiti, di carattere soggettivo e oggettivo, previsti per l’accesso alla Rita, si fa riferimento, in particolare, ai commi 4 e 4-bis del citato articolo 11.
In sostanza, come precisato nella circolare n. 888/2018 dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), è possibile richiedere l’erogazione della rendita alle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita da parte dei lavoratori in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione dell’istanza:
a. cessazione dell’attività lavorativa
b. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa
c. maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (articolo 11, comma 2 Dlgs n. 252/2005)
oppure, in alternativa:
a. cessazione dell’attività lavorativa
b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi
c. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza nei dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b)
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (articolo 11, comma 2 Dlgs n. 252/2005).

La Rita è una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
A tale proposito, la Covip, nella richiamata circolare, ha precisato che, per quanto l’individuazione della cadenza del frazionamento sia rimessa a ciascuna forma pensionistica complementare anche in relazione alle diverse esigenze degli iscritti, l’erogazione della Rita deve avere una periodicità non superiore a tre mesi. Inoltre, nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale maturata anche in corso di erogazione della Rita, la porzione di montante di cui si chiede l’erogazione frazionata continua a essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare saranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Inoltre, salva diversa volontà dell’interessato, da esprimersi al momento della richiesta di erogazione, detto montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma di previdenza complementare medesima.

Relativamente alla possibilità di effettuare versamenti contributivi nel corso di erogazione della Rita, la Covip ha precisato che gli stessi devono ritenersi consentiti sia in caso di Rita parziale, sia in caso di Rita totale, costituendo in tale ipotesi un montante a se stante nell’ambito del comparto opzionato per l’erogazione di tale prestazione, salva diversa volontà da parte dell’iscritto.

Tassazione della Rita
L’articolo 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005 definisce il regime tributario della Rita, specificando che la parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Quindi, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
Il successivo comma 4-quater stabilisce, inoltre, che le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Con particolare riferimento al regime fiscale delle prestazioni in esame, l’Agenzia precisa preliminarmente che le somme erogate a titolo di Rita al pari delle altre prestazioni di previdenza complementare, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Per la determinazione di tali redditi, l’articolo 52, comma 1, lettera d) Tuir prevede che alle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis menzionata, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’art. 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6 Dlgs n. 252/2005.
In base a quanto previsto dai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 11 Dlgs n. 252/2005, le somme erogate a titolo di Rita sono, quindi, soggette alla medesima aliquota di tassazione prevista dal comma 6 del medesimo articolo 11 per le prestazioni definitive – aliquota del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo – senza alcuna distinzione, per gli iscritti soggetti al regime transitorio previsto dall’art. 23, comma 5 Dlgs n. 252/2005, fra le differenti modalità di tassazione della prestazione previste in relazione al diverso periodo di maturazione dei rispettivi montanti. Tuttavia, ai fini della determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di Rita siano prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Le risposte ai quesiti
Nel rispondere al primo quesito prospettato, l’Agenzia ricorda che l’articolo 23, comma 5 Dlgs n. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, prevede un regime transitorio per i soggetti che risultino iscritti a forme di previdenza complementare alla data da ultimo indicata, stabilendo che per detti soggetti le previsioni introdotte dal medesimo decreto si applicano solo ai montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre a quelli maturati fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Pertanto, il trattamento fiscale della prestazione risulta differenziato in base alle disposizioni pro tempore vigenti nei periodi di maturazione dei relativi montanti.
Il predetto regime transitorio trova applicazione anche per le anticipazioni richieste da soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007.
Relativamente al criterio di imputazione, la circolare n. 70/2007 ha confermato, al paragrafo 5.3, che le anticipazioni sono prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, a quelli maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per quanto riguarda il conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni, la citata circolare ha precisato che soltanto in sede di tassazione della prestazione definitiva si procede a liquidare l’imposta scomputando quella applicata, a titolo provvisorio, al momento dell’erogazione delle anticipazioni. In forza del richiamo operato dall’art. 23, comma 5 Dlgs n. 205/2005, all’articolo 20 Tuir, attualmente abrogato, quest’ultimo continua ad applicarsi alle prestazioni maturate ante 2007 (ad eccezione del comma 1, secondo periodo).
Pertanto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 20, salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l’aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
A tale proposito, la Rita, per le caratteristiche che presenta e che sono state innanzi evidenziate, non costituisce una prestazione di carattere definitivo.
Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di Rita, l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto alla data della richiesta medesima.
Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della Rita, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di Rita parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della rendita stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della Rita; mentre, in caso di Rita totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della rendita. Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una Rita totale sia perché, in corso di erogazione della Rita, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di Rita. Rimane fermo, in ogni caso, il criterio di imputazione dell’anticipazione precisato nella citata circolare che ne prevede la prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di Rita i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.

Passando al secondo quesito, l’Agenzia osserva che la Rita, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua ad essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione. Il capitale richiesto a titolo di Rita, pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
In definitiva, anche alla luce delle richiamate circolari n. 888/2018 e 4209/2020 della Covip, la misura dell’aliquota applicabile in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 11 Dlgs n. 252/2005 non può cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della Rita, ma continua a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita medesima.

Infine, quanto al terzo quesito, l’Agenzia ritiene applicabile la ritenuta del 15%, degradabile fino al 9%, in quanto, per espressa previsione normativa, solo la base imponibile della Rita è determinata secondo le regole vigenti ratione temporis, mentre la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta e consiste nell’applicazione della ritenuta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo, ex articolo 11, comma 4-ter Dlgs n. 252/2005.

“Rita”, le soluzioni dell’Agenzia spiegano la corretta tassazione

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