Normativa e prassi

25 Gennaio 2022

Aliquota Iva ordinaria al 22% per la cessione di colla chirurgica

Non può usufruire dell’Iva ridotta la vendita della colla chirurgica inquadrabile nella categoria merceologica 30.06.10.90. L’applicazione dell’imposta al 10% è infatti prevista soltanto per i dispositivi medici appartenenti alla voce doganale 3004. È quanto stabilisce l’interpretazione autentica della norma agevolativa.
La questione risolta dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 51 del 25 gennaio 2022 riguarda una società che produce e vende colla chirurgica sintetica. L’istante descrive le proprietà del prodotto, gli ambiti e il formato in cui viene utilizzato il prodotto e precisa, tra l’altro, che è classificato dal 1998 fra i dispositivi medici di classe III, come prodotto impiantabile non attivo.
La colla è stata sempre venduta dalla contribuente abbinata alla nomenclatura combinata Taric 30.06.10.90, classificazione confermata dalle Dogane, interpellate al riguardo per il rilascio del relativo parere tecnico.
La sostanza è stata ceduta, sia alle aziende ospedaliere che ai distributori nazionali, applicando l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. Tuttavia, la società, sulla base di considerazioni tecniche e di alcuni casi in cui la fornitura di prodotti a suo parere equivalenti è avvenuta con imposta agevolata, chiede se anche nel suo caso possa essere applicata l’aliquota ridotta al 4 per cento.

L’Agenzia delle entrate, prima di arrivare alle conclusioni, premette che, come ha chiarito la circolare n. 32/2010, la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli e che, quindi, l’istante ha correttamente richiesto a tale Amministrazione il necessario parere di accertamento tecnico del prodotto.
Le Dogane, analizzate le caratteristiche chimiche e fisiche e l’utilizzo finale della colla, hanno concluso che si tratta di un prodotto inquadrabile alla voce merceologica 3006.1090. Tale classificazione trova riscontro anche in alcune informazioni tariffarie vincolanti presenti nella data base Ebti di matrice Ue.
Sentito il parere tecnico dell’Adm, l’Agenzia può pronunciarsi sulla corretta tassazione ai fini Iva. Per iniziare, l’Amministrazione ricorda che, secondo l’interpretazione autentica della modifica apportata alla normativa Iva dalla legge di bilancio 2019, rientrano tra i beni con Iva al 10% appartenenti al numero 114) della Tabella A, parte III, del decreto Iva “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…) (cfr risposta n. 646/2021). In particolare, il suddetto n. 114) riconosce l’imposta agevolata per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

L’interpretazione autentica risolve i dubbi sulla tassazione di quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, come farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, ma come dispositivi medici. La precisazione, in particolare, circoscrive l’agevolazione ai dispositivi medici appartenenti alla categoria 3004 della nomenclatura combinata, lasciando fuori gli altri.
Di conseguenza, un prodotto della voce 3006, come la colla prodotta e commercializzata dall’istante, per espressa esclusione della norma doganale, non può rientrare tra le merci appartenenti alla voce 3004 e usufruire dell’aliquota Iva del 10% in base all’interpretazione autentica sopra citata.

Non è neanche applicabile, come invece prospettato dalla società, l’aliquota ridottissima al 4% prevista per le cessioni di “apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)” (n. 30, Tabella A, parte II, decreto Iva), che fa riferimento, sottolinea l’Agenzia, a tutt’altra voce doganale, e per gli “ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti” (n. 41-quater della stessa Tabella).

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’istante abbia correttamente applicato e, quindi, debba continuare ad applicare, l’aliquota ordinaria del 22% alle cessioni della colla chirurgica commercializzata, appartenente alla voce 3006 della nomenclatura tariffaria doganale.

Aliquota Iva ordinaria al 22% per la cessione di colla chirurgica

Ultimi articoli

Attualità 29 Aprile 2025

Online “Precalcolate Isa 2025”, richieste dei dati dal 30 aprile

Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate del software di compilazione, da domani, 30 aprile 2025, gli intermediari potranno inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025” resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria per la definizione delle posizioni Isa dei loro assistiti e l’elaborazione del concordato preventivo biennale relativo al periodo 2025-2026.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta

Attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Superbonus con Cilas incompleta: le soluzioni alla decadenza

La mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile, da riportare nel quadro F della Cilas, comporta la decadenza dal Superbonus (articolo 119, Dl n.

Normativa e prassi 29 Aprile 2025

Sequestro penale e confisca dei beni: gli effetti fiscali sui tributi erariali

La confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l’estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?