Normativa e prassi

21 Gennaio 2022

Condominio prima, casa unica dopo: sì al Superbonus e con tempi lunghi

Ai lavori eseguiti su due unità immobiliari costituenti un condominio minimo, che a fine interventi saranno accorpate, si applica il Superbonus “condomini”, con i suoi attuali termini. Per fruire dell’agevolazione, infatti, continua a valere la regola, secondo la quale conta la situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine.

È la lineare risposta (la n. 40 del 21 gennaio 2022) fornita dall’Agenzia delle entrate a un contribuente in procinto di acquistare, una per sé, l’altra per il coniuge, due unità immobiliari facenti parte di un unico edificio, costituendo un mini condominio. Considerato che l’edificio sarà sottoposto a un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il quale i due immobili saranno catastalmente accorpati, l’istante chiede chiarimenti sul termine per il sostenimento delle spese agevolate e quali siano le conseguenze, in caso di lavori non conclusi entro la scadenza fissata per i pagamenti.

Dopo il consueto riepilogo della disposizione di riferimento (articolo 119, Dl “Rilancio”) e della connessa prassi (tra le altre, circolari nn. 24 e 30 del 2020), l’Amministrazione ricorda che l’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 28, legge n. 234/2021), sostituendo il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto termini differenziati di scadenza del beneficio fiscale in funzione di chi sostiene le spese.
In particolare, nella versione attuale, la regola stabilisce, tra l’altro, che nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione. Questa, infatti, è pari al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70% di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% di quelle sostenute nel 2025.

Tanto detto, aggiunge, che, ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si deve applicare non solo per la determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione, ma anche per individuare il limite temporale di vigenza dell’agevolazione.

Pertanto, considerato che, all’inizio dei lavori, l’edificio sarà costituito in condominio, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, mentre non importa quando siano conclusi i lavori: ai fini dell’agevolazione è solo necessario che siano effettivamente realizzati e completati. Condizione che l’Agenzia verificherà al momento del controllo.

Condominio prima, casa unica dopo: sì al Superbonus e con tempi lunghi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi

La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia

In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.

Attualità 7 Novembre 2025

False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi

In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.

Attualità 6 Novembre 2025

Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute

Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.

torna all'inizio del contenuto