26 Novembre 2021
Transfer pricing documentation: in arrivo i chiarimenti delle Entrate
Pubblicata la circolare n. 15 del 26 novembre 2021, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce chiarimenti su aspetti specifici della disciplina del transfer pricing, ossia sui prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. La circolare fa seguito al provvedimento direttoriale del 23 novembre 2020 (vedi articolo “Nuovo set documentale anti-sanzioni per il transfer pricing collaborativo”) e, in particolare, fa il punto sulla disciplina relativa alla documentazione per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali nelle operazioni con imprese associate (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997). Pertanto, le indicazioni fornite nella circolare di oggi sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e tengono conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sullo schema di circolare conclusa il 12 ottobre 2021 (vedi articolo “Transfer pricing collaborativo, via alla consultazione pubblica”), che verteva sul tema della documentazione per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.
Innanzitutto, il documento richiama il quadro normativo di riferimento, ossia l’articolo 110, comma 7 del Tuir che disciplina il trattamento fiscale dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Tale norma è stata di recente novellata per tenere conto degli sviluppi della materia in ambito internazionale (articolo 59, comma 1 del Dl n. 50/2017 e decreto Mef 14 maggio 2018). Questo perché la tematica dei prezzi di trasferimento è connessa con il fenomeno della doppia imposizione internazionale e, per questo motivo, l’Ocse, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha codificato, anche tramite linee guida dedicate ai prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, nell’articolo 9 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni, il principio di libera concorrenza – arm’s length principle – quale principio guida nell’ambito delle operazioni rientranti tra imprese associate residenti in due o più giurisdizioni fiscali differenti.
La disciplina consente ai contribuenti di beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997), derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui gli stessi rendano disponibili all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal provvedimento e tale documentazione venga valutata idonea da parte degli organi di controllo.
La norma, ricordiamo, stabilisce che in caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, o da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore di libera concorrenza previste per l’esercizio della ritenuta, la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato o dell’importo delle ritenute non versate non si applica se, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento dell’Agenzia idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene tale documentazione deve darne apposita comunicazione all’Agenzia, in assenza della quale si applica la sanzione specifica.
Tali misure non prevedono un obbligo generalizzato di predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, ma sono finalizzate a incentivare l’adesione al regime in un’ottica di adempimento spontaneo. Se il contribuente non trasmette la documentazione sarà passibile delle sanzioni previste per i casi di infedele dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di infedele dichiarazione dei sostituiti d’imposta (articoli 1 e 2, Dlgs n. 471/1997). Al contrario nel caso in cui predisponga e trasmetta la documentazione con le modalità e i termini previsti dal provvedimento direttoriale e all’atto del controllo la esibisca agli organi ispettivi, lo stesso contribuente non sarà sanzionabile, qualora tale documentazione sia ritenuta idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza.
La circolare odierna approfondisce le finalità e la struttura della documentazione, avendo riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e documentazione nazionale. Inoltre, il documento di prassi illustra gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese, nonché la documentazione da predisporre nel caso in cui i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.
La circolare chiarisce i profili connessi alle forme, all’estensione e alle condizioni di efficacia della documentazione idonea. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il documento di prassi illustra gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. A tal fine, l’Agenzia chiarisce che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
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